Estinzione del Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario rappresenta uno degli esiti possibili di una controversia fiscale e recenti interventi normativi ne hanno delineato con precisione i presupposti, specialmente nell’ottica di accelerare i tempi della giustizia. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, offre un chiaro esempio di come queste nuove disposizioni trovino applicazione pratica, portando alla chiusura del giudizio per ragioni procedurali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società a responsabilità limitata e da alcuni suoi soci avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controparte nel giudizio era l’Agenzia delle Entrate, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. Il caso, giunto fino all’ultimo grado di giudizio, è stato oggetto di una procedura speciale introdotta per la definizione delle liti pendenti.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, con un decreto, ha dichiarato l’estinzione del processo. Questa decisione non entra nel merito della questione fiscale originaria, ma si basa esclusivamente sull’applicazione di specifiche norme procedurali. La Corte ha constatato che si erano verificate le condizioni previste dalla legge per considerare il giudizio concluso, senza necessità di una pronuncia sulla fondatezza o meno delle pretese delle parti.
La Procedura Speciale di Definizione delle Liti
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione di una normativa volta a ridurre i tempi dei giudizi di legittimità. In particolare, la controversia in esame era stata inserita in un elenco trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate per usufruire di una definizione agevolata, come previsto dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022. Questo inserimento, in assenza di diniego, è di per sé prova della regolare definizione della controversia.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è prettamente giuridico-procedurale. La Corte ha rilevato due elementi decisivi:
1. Regolare Definizione della Controversia: L’inserimento del caso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ha documentato la volontà di aderire alla procedura di definizione agevolata, come stabilito dalla legge n. 130 del 2022.
2. Mancata Istanza di Trattazione: La conseguenza più importante di tale inserimento è che, secondo il comma 12 dell’art. 5 della stessa legge, le parti avrebbero dovuto presentare una specifica istanza di trattazione per manifestare la volontà di proseguire il giudizio. Nel caso di specie, nessuna delle parti ha presentato tale istanza entro i termini di legge.
L’assenza di un’istanza di trattazione è stata interpretata come una mancanza di interesse alla prosecuzione del processo, determinandone automaticamente l’estinzione. La Corte ha inoltre precisato che un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata una valida istanza di trattazione. Infine, il decreto ha stabilito che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza quindi una condanna alle spese per la parte soccombente.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni che si possono trarre da questo provvedimento sono di notevole importanza pratica per cittadini e imprese coinvolti in contenziosi tributari. La decisione sottolinea come l’inerzia processuale, in presenza di specifici meccanismi normativi, possa portare alla fine del giudizio. Per i contribuenti, ciò significa che l’adesione a procedure di definizione agevolata deve essere seguita con attenzione: la mancata presentazione di un’istanza di trattazione, se si intende proseguire la causa, può avere conseguenze definitive. Il decreto, tuttavia, lascia aperta una porta, richiamando la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c. La regola sulla compensazione delle spese, inoltre, incentiva la chiusura dei processi, evitando ulteriori oneri economici per le parti.
Perché è stata dichiarata l’estinzione del processo tributario in questo caso?
L’estinzione è stata dichiarata perché la controversia era stata inclusa in un elenco speciale per la definizione delle liti e, successivamente, nessuna delle parti ha presentato un’istanza formale per chiedere la prosecuzione del giudizio entro i termini previsti dalla legge.
Cosa succede alle spese legali quando un processo viene dichiarato estinto in questo modo?
Secondo quanto stabilito dal decreto, le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha sostenute. Ciò significa che ogni parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti, senza alcuna condanna a carico della controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno ancora qualche possibilità di discutere la causa?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza di discussione ai sensi del terzo comma dell’articolo 391 del codice di procedura civile, se ne ricorrono i presupposti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22670 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22670 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE
sul ricorso iscritto al n. 13266/2022 R.G. proposto da: NOMECOGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 8395/17/2021 depositata il 29/11/2021 pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 25/07/2025