Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta la chiusura definitiva di un contenzioso tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria per cause diverse da una sentenza che decida nel merito della questione. Recentemente, la Corte di Cassazione, con il decreto in esame, ha fornito un chiaro esempio di come questo meccanismo operi nel contesto delle definizioni agevolate, introdotte per ridurre il carico dei procedimenti pendenti. Analizziamo questo caso pratico per comprendere le dinamiche e le conseguenze di tale procedura.
I Fatti del Caso: Un Contenzioso Risolto
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il contenzioso era relativo a un atto impositivo emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata. Tuttavia, durante il corso del giudizio di legittimità, è intervenuta una novità fondamentale: la società ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022).
L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza alla normativa, ha trasmesso alla Corte un elenco delle controversie per le quali era stata completata la procedura di definizione, includendo anche il caso in questione. Questo atto documentava formalmente la regolare chiusura della controversia al di fuori delle aule di tribunale.
La Decisione della Corte sull’estinzione processo tributario
Preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda direttamente sull’applicazione della normativa speciale introdotta per incentivare la risoluzione delle liti fiscali.
Il Ruolo della Legge n. 197/2022
Il provvedimento fa esplicito riferimento all’articolo 1, commi 186 e seguenti, della Legge n. 197/2022. In particolare, il comma 198 stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, il processo si estingue. La trasmissione dell’elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate è stata considerata prova sufficiente del perfezionamento della procedura, rendendo automatica la declaratoria di estinzione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni del decreto sono concise e strettamente procedurali. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce la prova della “regolare definizione” della lite secondo le forme previste dalla legge. Di conseguenza, non essendo stato espresso alcun diniego, si sono verificate le condizioni previste dalla norma per dichiarare l’estinzione del giudizio. La Corte, pertanto, non è entrata nel merito della questione originaria, ma si è limitata a prendere atto della cessazione della materia del contendere.
L’onere delle spese processuali
Un aspetto rilevante della decisione riguarda la regolamentazione delle spese legali. Il decreto, citando l’ultimo periodo del comma 198, stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che, in caso di estinzione per definizione agevolata, non vi è una condanna alle spese a carico di una delle parti, ma ciascuna sopporta i propri costi. Questa è una regola specifica per tale procedura, che deroga al principio generale della soccombenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Il decreto della Cassazione conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti e i professionisti, le implicazioni sono chiare:
1. Certezza della Procedura: L’adesione alla definizione agevolata, se perfezionata correttamente, porta a una sicura estinzione del processo tributario pendente, anche in Cassazione.
2. Neutralità delle Spese: La regola sulla compensazione delle spese legali incentiva l’adesione alla procedura, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna ai costi del giudizio.
3. Salvezza Procedurale: Il provvedimento ricorda che, nonostante l’estinzione, le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., una garanzia procedurale per eventuali contestazioni sull’effettivo perfezionamento della definizione.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
Se la procedura di definizione agevolata si perfeziona correttamente e l’Agenzia delle Entrate ne dà atto, il processo viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali quando un processo tributario viene dichiarato estinto per definizione agevolata?
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, come previsto dalla Legge n. 197/2022, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora rivolgersi al giudice?
Sì, la legge (art. 391, comma 3, cod. proc. civ.) prevede la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, ad esempio per contestare l’effettivo perfezionamento della procedura di definizione che ha causato l’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18752 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18752 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 6038/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME e COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 4344/06/2019 depositata il 05/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 07/07/2025
La Presidente Titolare