Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma la Via della Definizione Agevolata
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto che chiarisce un punto fondamentale per molti contribuenti e professionisti: l’estinzione processo tributario a seguito di adesione alle procedure di definizione agevolata. Questa decisione conferma l’efficacia degli strumenti deflattivi del contenzioso, offrendo una via d’uscita rapida e certa dalle liti fiscali pendenti, anche in ultimo grado di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente contro un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Dopo i primi gradi di giudizio, la questione era approdata dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, il contribuente ha scelto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dalla legge n. 197 del 2022.
L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza alla normativa vigente, ha trasmesso alla Corte l’elenco delle controversie per le quali era stata presentata la domanda di definizione, includendo anche quella in esame. Questo passaggio ha documentato ufficialmente l’intenzione del contribuente di chiudere la lite in via amministrativa.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
Preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, che attestava la regolare definizione della controversia, la Corte di Cassazione ha applicato direttamente la normativa di riferimento. In particolare, ha richiamato l’articolo 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022.
Questa disposizione prevede espressamente che, in caso di definizione agevolata, il processo si estingue. Di conseguenza, la Corte ha emesso un decreto dichiarando l’estinzione processo tributario. La decisione sottolinea anche che le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione, una garanzia processuale prevista dal codice di procedura civile, e che, allo stato attuale, non risultava alcun provvedimento di diniego della definizione da parte dell’Agenzia.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si fondano su una precisa scelta legislativa. Il legislatore, con la legge n. 197 del 2022, ha voluto creare un meccanismo automatico per ridurre il contenzioso tributario. La Corte non ha fatto altro che constatare il verificarsi della condizione prevista dalla legge: la presentazione della domanda di definizione e la sua inclusione nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate.
Questo fatto documenta la “regolare definizione della controversia”, innescando l’effetto estintivo previsto dal comma 198. Un altro punto cruciale affrontato nel decreto riguarda la gestione delle spese processuali. La norma stabilisce chiaramente che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo “restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese, ma ogni parte sopporta i costi che ha sostenuto fino a quel momento. Questa regola incentiva ulteriormente l’adesione alla definizione, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna alle spese legali della controparte.
Le Conclusioni
Il decreto in esame rappresenta un’importante conferma della volontà del legislatore di agevolare la chiusura delle liti fiscali. Per i contribuenti, la decisione ribadisce che la definizione agevolata è uno strumento efficace per porre fine a contenziosi lunghi e costosi, con la certezza che il processo si estinguerà per legge. Per gli avvocati e i consulenti tributari, questo provvedimento chiarisce l’iter procedurale e le sue conseguenze dirette, in particolare per quanto riguarda il regime delle spese legali. La pronuncia della Cassazione consolida un meccanismo che mira a rendere più efficiente il sistema giustizia, alleggerendo il carico dei tribunali e offrendo ai cittadini una soluzione pragmatica per risolvere le proprie pendenze con il Fisco.
Cosa accade a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La Corte, una volta ricevuta comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che la controversia è inclusa nell’elenco per la definizione, applica la norma specifica che prevede la cessazione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La legge stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è una condanna alle spese a favore di una delle parti; ciascuno sostiene i propri costi.
L’estinzione del processo è automatica e definitiva dopo l’adesione alla definizione agevolata?
L’estinzione è la conseguenza legale prevista, ma la legge offre una tutela. Le parti hanno la possibilità di chiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali questioni relative alla procedura di definizione, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19023 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19023 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2056/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME all’avvocato COGNOME NOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE I ROMA, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 2924/08/2021 depositata il 09/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 01/07/2025
La Presidente Titolare