Estinzione del Processo Tributario: La Cassazione chiarisce i presupposti
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata della lite rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il contenzioso pendente. Con un recente decreto, la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso emblematico, confermando l’automatismo di tale procedura e chiarendo le conseguenze in termini di spese processuali. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti.
I Fatti del Caso: dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La controversia riguardava la legittimità di un atto impositivo emesso nei confronti di una società per azioni. Mentre il giudizio di legittimità era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti prevista dalla Legge n. 197 del 2022.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha inserito la controversia in un elenco di liti definite, trasmesso alla Corte come previsto da una normativa successiva (d.l. n. 13 del 2023), finalizzata a velocizzare proprio la dichiarazione di estinzione dei giudizi.
La Procedura di Definizione Agevolata e l’impatto sul Processo
La legge n. 197 del 2022 ha introdotto una sanatoria che consente ai contribuenti di chiudere le pendenze fiscali in modo tombale. L’adesione a questa procedura, se perfezionata correttamente, ha un effetto diretto sul processo in corso: ne provoca l’estinzione. Il decreto in esame si concentra proprio sulle conseguenze procedurali di tale adesione quando la causa si trova già al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, ricevuta la documentazione che attestava la regolare definizione della controversia, ha applicato direttamente la normativa di riferimento. La legge stabilisce chiaramente che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un diniego da parte dell’Ufficio, il processo si estingue.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione della lite, secondo le forme previste dalla legge. Questo adempimento, unito all’assenza di un provvedimento di diniego, attiva l’effetto estintivo previsto dal comma 198 dell’art. 1 della Legge 197/2022. La Corte ha quindi dichiarato formalmente l’estinzione del processo. Viene fatta salva, tuttavia, la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza di discussione, come previsto dal codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti i presupposti per l’estinzione. Un altro punto cruciale affrontato nel decreto riguarda la gestione delle spese legali. In linea con la normativa specifica, la Corte ha stabilito che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico della parte soccombente, ma ogni parte sopporta i propri costi.
Le Conclusioni: Effetti Pratici della Decisione
Il decreto della Cassazione conferma l’efficacia delle norme sulla definizione agevolata come strumento per ridurre il contenzioso tributario. Per i contribuenti, la decisione ribadisce che l’adesione corretta alla sanatoria porta alla chiusura definitiva della lite, con il vantaggio che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali, senza il rischio di subire una condanna in caso di potenziale soccombenza. Per i professionisti, il provvedimento sottolinea l’importanza di monitorare attentamente l’iter procedurale post-definizione, inclusa la trasmissione degli elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate, per assicurare una rapida e corretta chiusura del giudizio pendente.
Cosa succede a un processo tributario in Cassazione se il contribuente aderisce a una sanatoria?
Il processo si estingue. La Corte di Cassazione, una volta accertato che la controversia è stata inclusa negli elenchi delle liti definite trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese legali restano a carico della parte che le ha sostenute. Il decreto specifica che non vi è una condanna alle spese, ma ogni parte (contribuente e Amministrazione Finanziaria) paga i propri costi.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono fare ancora qualcosa?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, se ritengono che i presupposti per l’estinzione non siano validi.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21836 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21836 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 32243/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n.758/02/2018 depositata il 20/06/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 24/07/2025