Estinzione Processo Tributario: La Cassazione e la Definizione Agevolata
Una recente decisione della Corte di Cassazione ha messo in luce l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata delle liti fiscali, portando a una rapida estinzione del processo tributario. Questo decreto chiarisce come l’adesione a specifiche procedure legislative possa determinare la conclusione del contenzioso pendente, anche in sede di legittimità. Analizziamo i dettagli del caso e le implicazioni pratiche di questa pronuncia.
Il Contesto della Controversia e la Normativa di Riferimento
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia rientrava, tuttavia, nell’ambito di applicazione della Legge n. 197 del 2022, che ha introdotto delle forme di definizione agevolata per le liti pendenti. In ottemperanza a tale normativa e a successive disposizioni (d.l. n. 13 del 2023), l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte un elenco delle cause per le quali era intervenuta la definizione agevolata, includendo anche quella in esame.
La Decisione sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto dell’inserimento della controversia nell’elenco menzionato, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non entra nel merito della questione fiscale, ma si limita a certificare il verificarsi di una causa estintiva prevista dalla legge.
Il Valore Probatorio dell’Elenco
L’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria assume un valore di prova documentale. Esso attesta che la controversia è stata regolarmente definita secondo le modalità previste dalla legge. Inoltre, la Corte ha rilevato che, allo stato attuale, non risultava alcun diniego da parte del contribuente riguardo alla procedura di definizione, come richiesto dal comma 200 della medesima legge.
Conseguenze sulle Spese di Giudizio
Un aspetto rilevante della decisione riguarda la gestione delle spese processuali. Il decreto stabilisce che, in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Questa regola rappresenta un’eccezione al principio generale della soccombenza, secondo cui chi perde la causa paga le spese.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono eminentemente procedurali. La Corte agisce come un garante del corretto svolgimento del processo, applicando le norme sopravvenute che ne disciplinano la conclusione. La legge (in particolare l’art. 1, comma 198, della L. 197/2022) prevede espressamente che l’avvenuta definizione della lite comporti l’estinzione del giudizio. La trasmissione dell’elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’assenza di un diniego del contribuente sono i due presupposti fattuali che, una volta verificati, obbligano la Corte a dichiarare l’estinzione. La pronuncia, quindi, non valuta la fondatezza delle pretese originarie delle parti, ma si limita a dare atto del perfezionamento di una fattispecie estintiva. Viene fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., qualora intendessero contestare la sussistenza dei presupposti per l’estinzione.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma l’efficacia e l’automatismo delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che l’adesione a tali ‘tregue fiscali’ rappresenta una via certa per la chiusura definitiva delle pendenze, con regole chiare anche sulla ripartizione delle spese legali. Il provvedimento rafforza la fiducia in questi istituti, dimostrando che il loro corretto utilizzo porta a una rapida e incontrovertibile estinzione del processo tributario pendente.
Cosa ha causato l’estinzione del processo tributario in questo caso?
L’estinzione del processo è stata causata dall’inserimento della controversia in un elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta definizione agevolata della lite secondo le disposizioni della Legge n. 197 del 2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo quanto stabilito nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le parti hanno qualche possibilità di intervento dopo la dichiarazione di estinzione?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, per contestare eventualmente i presupposti dell’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21809 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21809 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23181/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.DIST. Salerno n.1192/02/2019 depositata il 12/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 24/07/2025