Estinzione del Processo Tributario: La Cassazione Chiarisce le Regole
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto che fornisce importanti chiarimenti sulla procedura di estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata delle liti. Questa decisione è fondamentale per comprendere come e quando un contenzioso con il Fisco può considerarsi concluso senza una sentenza di merito, specialmente alla luce delle recenti normative. L’analisi del provvedimento permette di delineare con precisione gli adempimenti richiesti alle parti e le conseguenze della loro inerzia.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da alcuni contribuenti contro l’Agenzia delle Entrate. La controversia era sorta in seguito a un atto impositivo che, successivamente, era stato oggetto di una procedura di definizione agevolata, come previsto da una specifica normativa (d.l. n. 13 del 2023). L’Agenzia delle Entrate aveva quindi inserito la lite in un elenco, trasmesso alla Corte, attestante l’avvenuta regolarizzazione, come richiesto dalla legge n. 130 del 2022.
La Normativa sull’Estinzione del Processo Tributario
Il cuore della questione risiede nell’applicazione dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, che disciplina l’estinzione dei giudizi in Cassazione a seguito di definizione agevolata delle controversie tributarie. Questa norma prevede che, una volta documentata la definizione della lite e in assenza di un diniego da parte del contribuente, il processo si avvii verso l’estinzione. Il comma 12 dello stesso articolo stabilisce che, se nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione entro un termine specifico, il processo si estingue di diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate e verificato il decorso dei termini, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda su una constatazione fattuale: nessuna delle parti aveva presentato una formale istanza per la prosecuzione del giudizio. Questo comportamento processuale è stato interpretato come una tacita accettazione della conclusione della lite per via della definizione agevolata.
Le motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e si basano su tre pilastri fondamentali:
1. Regolare Definizione: L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato prova sufficiente della regolare definizione della lite secondo le norme vigenti.
2. Mancanza di Diniego: I contribuenti non hanno manifestato un diniego alla definizione agevolata nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
3. Assenza di Istanza di Trattazione: Elemento cruciale, nessuna delle parti ha depositato un’istanza per chiedere alla Corte di procedere con la discussione del merito del ricorso. La Corte ha precisato che un’eventuale richiesta volta unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida “istanza di trattazione” ai fini della prosecuzione del giudizio.
In virtù di queste considerazioni, l’applicazione del comma 12 dell’art. 5 è diventata automatica, portando alla declaratoria di estinzione.
Le conclusioni
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che la procedura di definizione agevolata attiva un meccanismo quasi automatico di estinzione del processo, che può essere interrotto solo da un’espressa e specifica volontà delle parti di proseguire il contenzioso. In secondo luogo, il decreto chiarisce la questione delle spese legali. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 citato, in caso di estinzione del processo, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese a carico della parte soccombente, ma ciascuna parte sopporta i costi che ha sostenuto fino a quel momento.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata della lite?
Secondo il decreto, il processo si estingue quando la controversia è stata regolarmente definita e inserita in apposito elenco dall’Agenzia delle Entrate, e nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione per proseguire il giudizio entro i termini previsti dalla legge.
Una richiesta mirata solo a far dichiarare l’estinzione impedisce la chiusura del processo?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che un’istanza finalizzata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non è considerata una valida “istanza di trattazione” che possa impedire l’estinzione del processo.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Il decreto stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una decisione sulle spese, ma ognuno sostiene i propri costi.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19073 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19073 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23476/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 44/12/2020 depositata il 07/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 10/07/2025