Estinzione Processo Tributario: La Cassazione chiarisce i presupposti
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata delle liti è un meccanismo cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire ai contribuenti una via d’uscita rapida dalle controversie fiscali. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, illustra in modo esemplare l’applicazione di questa procedura, confermando come l’adesione del contribuente e la successiva attestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate conducano inesorabilmente alla chiusura del giudizio.
I Fatti del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società a responsabilità limitata e da un suo socio contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il contenzioso riguardava un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Giunto al terzo grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, il procedimento ha subito una svolta decisiva non per il merito della questione, ma per l’intervento di una normativa speciale.
L’impatto della Definizione Agevolata sul Processo
Durante la pendenza del ricorso, le parti ricorrenti hanno approfittato della possibilità offerta dalla Legge n. 197 del 2022 di definire in modo agevolato la controversia. Questa legge prevede una procedura specifica, descritta nei commi 186 e seguenti dell’articolo 1, che permette ai contribuenti di chiudere le liti fiscali pendenti a condizioni vantaggiose.
L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto da una successiva norma (D.L. n. 13 del 2023), ha trasmesso alla Corte un elenco delle controversie per le quali era stata perfezionata la definizione agevolata. L’inclusione del ricorso in questione in tale elenco ha funzionato come prova documentale della regolare chiusura della pendenza fiscale.
La Decisione della Corte: L’Estinzione Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, ha applicato direttamente il disposto del comma 198 della Legge n. 197/2022. Tale norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione e in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’ufficio, il processo si estingue.
Di conseguenza, i giudici hanno emesso un decreto con cui hanno formalmente dichiarato l’estinzione del processo tributario. La Corte ha inoltre precisato due aspetti importanti: le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, e le spese del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate, secondo il principio della compensazione.
Le Motivazioni del Decreto
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su un presupposto puramente procedurale. L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato prova sufficiente della regolarità della definizione agevolata. Questo atto documenta in modo inequivocabile la volontà delle parti di porre fine alla lite e il perfezionamento della procedura secondo legge. La Corte ha verificato l’assenza, allo stato, di un diniego formale alla definizione, un elemento che avrebbe potuto impedire l’estinzione. La decisione si basa quindi sull’applicazione diretta della norma speciale (comma 198), che prevale sulle ordinarie regole processuali, stabilendo un automatismo tra definizione agevolata ed estinzione del giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questo decreto conferma la centralità e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata delle liti fiscali. Per i contribuenti, rappresenta una chiara indicazione che l’adesione a tali procedure, se correttamente eseguita, porta a una rapida e certa conclusione del contenzioso, anche in Cassazione. Per il sistema giudiziario, dimostra come queste normative contribuiscano a ridurre il carico di lavoro delle corti superiori, permettendo di concentrare le risorse sui casi di maggiore rilevanza giuridica. La regola sulla compensazione delle spese, infine, incentiva ulteriormente la scelta della via transattiva, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna alle spese in caso di soccombenza.
Cosa accade a un processo tributario in Cassazione se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate conferma il perfezionamento della procedura includendo la lite in un apposito elenco, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata nel decreto (art. 1, comma 198, della L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si applica, di fatto, il principio della compensazione delle spese.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora chiedere un’udienza?
Sì, il decreto chiarisce che rimane salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19027 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19027 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27840/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALEIN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE SCELZA COGNOME) E DI COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 504/05/2020 depositata il 16/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 26/06/2025
La Presidente Titolare