Estinzione Processo Tributario: La Cassazione e la Definizione Agevolata
Il presente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come le normative sulla definizione agevolata delle liti fiscali incidano direttamente sui giudizi in corso, portando all’estinzione processo tributario senza una decisione nel merito. La vicenda, che vedeva contrapposti un gruppo di contribuenti e l’Agenzia delle Entrate, si è conclusa non con una sentenza, ma con una presa d’atto della cessata materia del contendere a seguito di un accordo tra le parti, mediato dalla legge.
Il Contesto della Controversia e la Definizione Agevolata
Il caso nasce da un ricorso presentato da diversi contribuenti avverso una sentenza della Commissione Tributaria del Piemonte. La controversia riguardava un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Mentre il processo era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, è intervenuta la Legge n. 197 del 2022, che ha introdotto una nuova opportunità di “tregua fiscale”, permettendo ai contribuenti di definire in modo agevolato le liti pendenti.
I ricorrenti hanno colto questa opportunità, presentando la domanda di definizione e versando gli importi dovuti. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha inserito la controversia in un elenco di liti definite, trasmesso alla Corte come previsto dalla normativa.
L’impatto della normativa sulla lite
La procedura di definizione agevolata è disegnata per deflazionare il contenzioso tributario. Una volta che il contribuente aderisce e l’Agenzia verifica la regolarità della domanda e dei pagamenti, la lite si considera risolta. Il ruolo del giudice, a quel punto, diventa meramente dichiarativo.
La Decisione della Corte: L’Estinzione Processo Tributario
La Corte di Cassazione, ricevuto l’elenco dall’Agenzia delle Entrate e constatato che la controversia in esame era inclusa, ha agito in conformità con l’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce che, in presenza di una regolare definizione della lite, il processo si estingue. È importante notare che la dichiarazione di estinzione processo tributario non entra nel merito delle ragioni delle parti, ma si limita a certificare la fine della disputa per altre vie.
La Questione delle Spese Legali in caso di Estinzione
Un aspetto cruciale in questi casi riguarda la gestione delle spese processuali. Il decreto chiarisce che, come previsto dall’ultimo periodo del citato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ciascuna parte sostiene i propri costi legali, senza alcuna condanna alla rifusione delle spese a carico della controparte. Questa regola speciale deroga al principio generale della soccombenza, proprio in virtù della natura conciliativa della definizione agevolata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise e strettamente ancorate al dettato normativo. Il decreto rileva che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione della lite. In assenza di un diniego formale da parte dell’amministrazione finanziaria, e in applicazione diretta del comma 198 della legge sulla tregua fiscale, il processo non può che essere dichiarato estinto. La Corte menziona anche la possibilità, per le parti, di richiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., una salvaguardia procedurale che tuttavia non altera la sostanza della decisione principale basata sulla definizione agevolata.
Le Conclusioni
Il provvedimento in esame è emblematico dell’efficacia degli strumenti di definizione agevolata nel ridurre il carico giudiziario. Per i contribuenti, rappresenta una via per chiudere definitivamente una pendenza con il fisco in modo certo e, spesso, vantaggioso. Per il sistema giudiziario, significa poter archiviare un numero significativo di procedimenti, liberando risorse per i casi non definibili in via amministrativa. La regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente l’adesione, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna. In definitiva, l’estinzione processo tributario per definizione agevolata si conferma un meccanismo efficiente di gestione del contenzioso fiscale.
Cosa accade a un processo tributario in Cassazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Se l’Agenzia delle Entrate conferma la regolarità della definizione della lite, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo formalmente il giudizio senza una decisione sul merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
La normativa specifica (L. 197/2022) prevede che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, paga i propri avvocati.
Dopo la dichiarazione di estinzione, è ancora possibile chiedere un’udienza?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, come garanzia procedurale.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18897 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18897 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 13360/2022 R.G. proposto da:
PETTITI RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. PIEMONTE n. 945/03/2021 depositata il 16/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 26/06/2025
La Presidente Titolare