Estinzione Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario è un meccanismo che consente di chiudere una controversia tra Fisco e contribuente senza arrivare a una sentenza di merito. Recentemente, un decreto della Corte di Cassazione ha ribadito come questo istituto operi in concreto, soprattutto alla luce delle normative sulla definizione agevolata delle liti pendenti. Analizziamo il caso per comprendere le dinamiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una società e i suoi soci. L’Amministrazione Finanziaria contestava una decisione emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Mentre il processo era pendente in Cassazione, è intervenuta una normativa speciale che ha offerto ai contribuenti la possibilità di chiudere le controversie fiscali in corso attraverso un pagamento agevolato.
La società contribuente ha colto questa opportunità, aderendo alla procedura di definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197 del 2022. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha inserito la controversia in un elenco ufficiale di liti definite, aggiornandolo successivamente per accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La legislazione sulla definizione agevolata (spesso chiamata ‘sanatoria’ o ‘pace fiscale’) mira a ridurre il contenzioso pendente, offrendo ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti pagando un importo ridotto rispetto a quanto originariamente richiesto. La Legge n. 197 del 2022, ai commi 186 e seguenti, ha disciplinato proprio questa procedura.
Il comma 198 della stessa legge stabilisce che, una volta perfezionata la definizione e in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia, il processo si estingue. È proprio sulla base di questa norma che la Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione, verificando che l’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documentava la regolare definizione della controversia.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con il decreto in esame, ha preso atto della situazione e ha agito di conseguenza. Le motivazioni della decisione sono lineari e si basano su due elementi chiave:
1. Documentazione della Definizione: L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è stato considerato prova sufficiente della regolare definizione della lite, secondo le forme previste dalla legge.
2. Assenza di Diniego: La Corte ha rilevato che, allo stato attuale, non risultava alcun atto di diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria, come previsto dal comma 200 della medesima legge.
Sulla base di questi presupposti, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo. Viene fatta salva la possibilità per le parti di chiedere una fissazione d’udienza, come previsto dal Codice di procedura civile, ma in assenza di tale richiesta l’effetto estintivo è automatico. Infine, per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha specificato che, ai sensi della stessa norma, esse rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo decreto conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per il contribuente, l’adesione a una sanatoria rappresenta non solo un potenziale risparmio economico, ma anche la via per chiudere definitivamente una pendenza con il Fisco, evitando le incertezze e i costi di un lungo processo. La decisione chiarisce che, una volta soddisfatti i requisiti di legge e ottenuta la ‘certificazione’ dall’Agenzia delle Entrate tramite l’inserimento in apposito elenco, l’esito giudiziario è la formale dichiarazione di estinzione del processo. Un aspetto pratico rilevante è la gestione delle spese legali: la legge stabilisce una regola chiara, secondo cui ciascuna parte sopporta i costi che ha sostenuto fino a quel momento, senza alcuna condanna alla rifusione.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (sanatoria)?
In base alla normativa applicata nel caso di specie, se la definizione si perfeziona correttamente e non interviene un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
La legge prevede espressamente che le spese del processo estinto a seguito di definizione agevolata restino a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è quindi una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Quale atto formale certifica l’avvenuta definizione agevolata ai fini dell’estinzione del processo?
L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che attesta le liti definite, è considerato dalla Corte di Cassazione un documento che prova la regolare definizione e giustifica la dichiarazione di estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18901 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18901 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 5036/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALELLI CANDIDO NOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME e dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 8012/06/2021 depositata il 17/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025
La Presidente Titolare