Estinzione del Processo Tributario: Quando la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui può concludersi una lite tra contribuente e Fisco, senza arrivare a una sentenza che decida nel merito chi ha ragione o torto. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha messo in luce un caso emblematico, dove l’adesione a una procedura di definizione agevolata ha portato proprio a questa conclusione. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La controversia nasce dal ricorso presentato da due contribuenti avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il caso era giunto fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Tuttavia, nel corso del procedimento, è intervenuto un elemento nuovo e decisivo: l’adesione dei ricorrenti a una forma di ‘pace fiscale’ prevista dalla normativa.
Nello specifico, la lite in questione era stata inclusa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta e regolare definizione della controversia secondo le disposizioni della Legge n. 197 del 2022. Questa legge offriva ai contribuenti la possibilità di chiudere i contenziosi pendenti attraverso una procedura agevolata.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
Preso atto della documentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo tributario. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco ufficiale costituiva prova della regolare definizione della lite. Di conseguenza, in applicazione di una specifica norma (il comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022), il processo si è estinto.
Il decreto chiarisce anche due aspetti importanti: le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza per discutere il caso, e le spese legali del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di rimborso dalla controparte.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base del decreto è puramente procedurale e si fonda sull’applicazione diretta della legge speciale sulla definizione delle liti pendenti. La Corte ha agito come un notaio della volontà del legislatore e delle parti.
Il ragionamento è lineare:
1. Esistenza di una Legge Speciale: La Legge n. 197 del 2022 ha introdotto una via d’uscita per le liti tributarie.
2. Adesione alla Procedura: I contribuenti hanno scelto di avvalersi di questa opportunità.
3. Prova della Definizione: L’Agenzia delle Entrate ha formalmente comunicato alla Corte che la procedura di definizione si è conclusa positivamente, inserendo la lite in un apposito elenco.
4. Conseguenza Automatica: La legge stessa (art. 1, comma 198) collega a questa prova l’effetto automatico dell’estinzione del processo.
La Corte, pertanto, non entra nel merito della pretesa fiscale originaria, ma si limita a certificare che il contenzioso è cessato per una causa esterna al giudizio stesso. La ratio di queste norme è quella di deflazionare il contenzioso tributario, alleggerendo il carico di lavoro degli uffici giudiziari e garantendo allo Stato un’entrata certa, seppur ridotta.
Le Conclusioni
Questo decreto offre spunti pratici di grande rilevanza. In primo luogo, conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per porre fine a lunghe e costose battaglie legali con il Fisco. Per i contribuenti, rappresenta una valutazione strategica: meglio continuare un contenzioso dall’esito incerto o cogliere l’opportunità di una chiusura tombale a condizioni vantaggiose?
In secondo luogo, chiarisce la regola sulle spese legali in caso di estinzione per questa causa: ciascuna parte sopporta i propri costi. Questo è un fattore da considerare attentamente nel calcolo di convenienza della definizione agevolata. Infine, il provvedimento sottolinea l’automatismo della procedura: una volta che la definizione è formalizzata e comunicata dall’Agenzia, l’esito del processo in Cassazione è segnato, salvo la rara ipotesi in cui una delle parti chieda comunque la fissazione dell’udienza per contestare la regolarità della definizione stessa.
Cosa succede a un processo in Cassazione se si aderisce a una definizione agevolata della lite?
In base al provvedimento esaminato, se la definizione agevolata viene regolarmente perfezionata e comunicata dall’Agenzia delle Entrate, il processo pendente in Corte di Cassazione viene dichiarato estinto.
Come viene provata in giudizio l’avvenuta definizione agevolata?
La prova è fornita dall’inserimento della controversia in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte, che documenta la regolare definizione della lite secondo le norme di legge.
In caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Secondo la normativa applicata nel decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese a carico della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19477 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19477 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24277/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1330/26/2022 depositata il 05/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 08/07/2025
La Presidente Titolare