Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma l’Effetto della Definizione Agevolata
Con un recente decreto, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per i contribuenti che scelgono di aderire alle procedure di sanatoria fiscale. L’adesione a una definizione agevolata della lite pendente comporta l’automatica estinzione processo tributario, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. Questa decisione chiarisce le conseguenze procedurali della cosiddetta “tregua fiscale”, offrendo una via d’uscita certa dalle lunghe e costose controversie con l’Amministrazione Finanziaria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una società a responsabilità limitata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso era diretto contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva giudicato su un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Mentre il giudizio di legittimità era in corso, la società contribuente ha deciso di avvalersi delle disposizioni contenute nella Legge n. 197 del 2022, aderendo alla procedura di definizione agevolata della controversia.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione Processo Tributario
La Legge n. 197 del 2022 ha introdotto diverse misure per favorire la risoluzione delle liti fiscali pendenti. Tra queste, la possibilità per i contribuenti di definire la propria posizione pagando una somma ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto dal Fisco. Una volta che il contribuente aderisce e perfeziona la procedura, l’Agenzia delle Entrate trasmette alla cancelleria del giudice competente un elenco dei procedimenti per i quali è avvenuta la definizione.
Questo adempimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria è cruciale: esso documenta formalmente la regolare chiusura della controversia e funge da presupposto per la conseguente declaratoria di estinzione processo tributario.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che confermava l’avvenuta definizione della lite da parte della società ricorrente, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto di estinzione del processo. I giudici hanno agito in applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022. Tale norma prevede espressamente che le controversie definibili in via agevolata sono sospese e, in caso di perfezionamento della definizione, il processo si estingue.
Il decreto stabilisce inoltre un importante principio in materia di spese legali: in caso di estinzione per questa causa, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte sostiene i propri costi legali, senza alcuna condanna alla rifusione delle spese della controparte.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si fondano su una stretta interpretazione della normativa speciale. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova sufficiente della regolare definizione della lite, secondo le forme previste dalla legge. Inoltre, non risultava alcun provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Di conseguenza, l’applicazione del comma 198, che impone la declaratoria di estinzione, è diventata un atto dovuto per il collegio giudicante. La Corte ha semplicemente preso atto del verificarsi della condizione risolutiva del processo prevista dal legislatore, senza necessità di ulteriori valutazioni sul merito della controversia originaria.
Conclusioni
La decisione in esame conferma la piena efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta la certezza che, una volta aderito alla sanatoria, il processo giungerà a una rapida conclusione, evitando i tempi e i costi di ulteriori gradi di giudizio. Per l’ordinamento, è una conferma della volontà del legislatore di privilegiare soluzioni conciliative rispetto alla prosecuzione delle liti. L’implicazione pratica più rilevante è la regola sulla compensazione delle spese legali, che incentiva ulteriormente l’adesione a tali strumenti, poiché il contribuente sa che, a prescindere dall’esito che avrebbe potuto avere il giudizio, non rischierà una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
Il processo viene dichiarato estinto. La Corte di Cassazione, una volta ricevuta comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che la definizione della controversia si è perfezionata, emette un decreto di estinzione del giudizio, come previsto dalla legge n. 197 del 2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Amministrazione Finanziaria) paga i propri avvocati e le spese sostenute fino a quel momento.
La dichiarazione di estinzione del processo è automatica dopo l’adesione alla sanatoria?
Sì, una volta che l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documenta la regolare definizione della controversia e non vi è un provvedimento di diniego, la Corte dichiara l’estinzione del processo ai sensi della normativa specifica (art. 1, comma 198, L. n. 197/2022).
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19016 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19016 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 28239/2020 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME e dall’avvocato COGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 232/03/2020 depositata il 25/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025
La Presidente Titolare