Estinzione del Processo Tributario: La Cassazione chiarisce dopo la Definizione Agevolata
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, spesso definite ‘sanatorie’ o ‘condoni’, rappresenta una via d’uscita per molti contenziosi tra contribuenti e Fisco. Ma quali sono le conseguenze dirette sui processi in corso? Un recente decreto della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto, confermando che l’adesione a tali procedure porta all’estinzione del processo tributario, delineando anche il destino delle spese legali. Questa decisione offre un importante chiarimento per aziende e cittadini coinvolti in liti fiscali.
Il Caso in Analisi: Dalla Controversia alla Soluzione
Una società a responsabilità limitata si trovava in un contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria, giunto fino al giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione. La controversia era sorta a seguito di un atto impositivo emesso dall’ente fiscale. Sfruttando le opportunità offerte dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), la società ha scelto di aderire alla procedura di definizione agevolata per chiudere la lite pendente.
L’Amministrazione Finanziaria ha successivamente trasmesso alla Corte l’elenco delle controversie per cui era stata perfezionata la definizione, includendo anche quella della società in questione. Questo passaggio formale è stato cruciale per la successiva decisione dei giudici.
La Procedura di Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento, in particolare l’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, stabilisce chiaramente che la definizione agevolata perfezionata dal contribuente comporta l’estinzione del giudizio. La Corte, ricevuta la documentazione che attestava la regolare definizione della controversia e verificata l’assenza di un diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria, non ha potuto fare altro che prenderne atto.
Il decreto sottolinea come l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisca prova della regolare conclusione della procedura. Di conseguenza, il processo viene dichiarato estinto, ponendo fine alla disputa legale in modo definitivo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione fonda la propria decisione su una diretta applicazione della normativa speciale introdotta per la gestione delle liti fiscali pendenti. I giudici hanno rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria è l’atto che documenta formalmente la ‘regolare definizione della controversia’. La legge stessa (comma 198 dell’art. 1, L. 197/2022) collega direttamente a questo evento l’effetto estintivo del processo. Pertanto, verificata la presenza della lite nell’elenco e l’assenza di un diniego, la Corte ha applicato la conseguenza giuridica prevista, ovvero la dichiarazione di estinzione. Per quanto riguarda le spese, la motivazione risiede nell’ultimo periodo dello stesso comma 198, che dispone espressamente che i costi del processo estinto restino a carico della parte che li ha anticipati, creando una deroga al principio generale della soccombenza.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto della Cassazione ribadisce un principio fondamentale per chi sceglie la via della definizione agevolata: l’estinzione del processo è una conseguenza automatica e diretta, a patto che la procedura sia stata perfezionata correttamente. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Certezza del Diritto: I contribuenti che aderiscono a queste procedure hanno la certezza che, una volta completato l’iter, il contenzioso si chiuderà senza ulteriori valutazioni di merito.
2. Gestione delle Spese: È fondamentale essere consapevoli che, salvo diverse disposizioni, ciascuna parte dovrà sostenere le proprie spese legali. Questo è un fattore da considerare nel calcolo complessivo della convenienza della definizione agevolata.
3. Possibilità Residua: La Corte ricorda che resta salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, sebbene questa sia un’ipotesi residuale in un contesto di avvenuta definizione.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge?
Il processo si estingue. Secondo il decreto, l’inserimento della controversia in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la regolare definizione, determina l’estinzione automatica del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Amministrazione Finanziaria) paga i propri avvocati e i costi sostenuti, senza che vi sia una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora fare qualcosa nel processo?
Sì, la decisione menziona che resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, sebbene questa rappresenti un’eventualità residuale dato l’avvenuto accordo transattivo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19030 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19030 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 31786/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. Brescia n.1433/26/2020 depositata il 29/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 08/07/2025