Estinzione Processo Tributario: Quando la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per risolvere le liti pendenti tra contribuenti e Fisco. Con un recente decreto, la Corte di Cassazione ha ribadito i presupposti per la sua applicazione, confermando come l’adesione a specifiche normative di sanatoria comporti la chiusura definitiva del giudizio. Analizziamo la decisione per comprendere l’iter e le conseguenze pratiche per i soggetti coinvolti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società per azioni avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia vedeva contrapposta la società all’Agenzia delle Entrate in merito a un atto impositivo. Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, la società contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta da recenti disposizioni legislative.
La Procedura di Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento (in particolare la Legge n. 197 del 2022) ha offerto ai contribuenti la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti, inclusi i giudizi di legittimità, attraverso il pagamento di somme ridotte. Per dare attuazione a tale misura, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a trasmettere agli organi giurisdizionali gli elenchi delle controversie per le quali è stata perfezionata la definizione.
Nel caso specifico, l’Amministrazione Finanziaria ha comunicato alla Corte che la controversia in esame era stata inclusa nell’elenco dei procedimenti definiti, attestando così la regolarità della procedura seguita dalla società.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La Corte ha agito in conformità con quanto previsto dal comma 198 dell’art. 1 della Legge 197/2022.
Le Motivazioni
I giudici hanno motivato la loro decisione sulla base di due elementi chiave. In primo luogo, l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova documentale dell’avvenuta e regolare definizione della lite secondo le forme di legge. In secondo luogo, non risultava alcuna comunicazione di diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria, confermando il buon esito della procedura.
Di conseguenza, ricorrendo i presupposti normativi, il processo si è estinto di diritto. La Corte ha inoltre precisato che, come previsto dalla stessa norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza quindi una condanna alle spese per nessuna delle due parti. Viene fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle parti di richiedere la fissazione di un’udienza secondo il codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti i presupposti per l’estinzione.
Le Conclusioni
Questo decreto conferma un principio fondamentale delle procedure di sanatoria fiscale: l’adesione corretta e completa da parte del contribuente, seguita dalla conferma dell’Agenzia delle Entrate, determina un effetto automatico di estinzione del processo. La decisione snellisce il carico giudiziario e fornisce certezza giuridica alle parti che si avvalgono degli strumenti di definizione agevolata. Per i contribuenti, ciò significa che una volta perfezionata la procedura, il contenzioso può considerarsi definitivamente concluso, con la sola eccezione delle spese legali già sostenute, che rimangono a proprio carico.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando il contribuente ha regolarmente aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dalla legge (in questo caso, la L. 197/2022) e non vi è un provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Come viene provata l’avvenuta definizione della controversia?
La prova è costituita dall’inserimento della controversia in un apposito elenco che l’Agenzia delle Entrate trasmette all’organo giurisdizionale competente, attestando così la regolare definizione della lite.
Chi paga le spese in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata nel decreto (comma 198 dell’art. 1 della L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza quindi alcuna condanna al rimborso delle spese legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20887 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20887 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 29305/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1930/01/2022 depositata il 11/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 14/07/2025