Estinzione del Processo Tributario: La Cassazione chiarisce i presupposti
L’estinzione del processo tributario a seguito di una definizione agevolata delle liti rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il contenzioso e velocizzare la giustizia. Un recente decreto della Corte di Cassazione fa luce sui meccanismi procedurali che portano a tale esito, confermando come l’inserimento della controversia in un apposito elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate sia un passo decisivo e sufficiente per dichiarare concluso il giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, favorevole a una società contribuente. Il contenzioso riguardava un atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria. Durante il giudizio di legittimità pendente in Cassazione, è intervenuta la normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, alla quale le parti hanno aderito.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, con il decreto in esame, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non entra nel merito della questione originaria, ma si concentra esclusivamente sull’avvenuta definizione della lite in via amministrativa. I giudici hanno preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attestava l’inserimento della controversia nell’elenco previsto dalla legge per le liti definite, come stabilito dal D.L. n. 13 del 2023.
Il Ruolo delle Norme sulla Definizione Agevolata
Il provvedimento si fonda sull’applicazione della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto una nuova “tregua fiscale”. In particolare, l’articolo 1, commi 186 e seguenti, disciplina le modalità per la definizione agevolata delle liti pendenti. Il comma 198 della stessa legge stabilisce che, una volta perfezionata la procedura, il processo si estingue. L’unica eccezione prevista è la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, secondo le regole del codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Decisione sull’Estinzione del Processo Tributario
Le motivazioni della Corte sono lineari e si basano su un’interpretazione rigorosa della normativa. I giudici hanno rilevato due elementi chiave:
1. Prova della definizione: L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova documentale della regolare definizione della lite, secondo le forme previste dalla legge.
2. Assenza di diniego: Al momento della decisione, non risultava alcun atto di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, come previsto dal comma 200 della stessa norma.
Di conseguenza, ricorrendo questi presupposti, l’effetto estintivo del processo è automatico e sancito dalla legge. Per quanto riguarda le spese processuali, il decreto applica la regola speciale contenuta sempre nel comma 198, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di ripetizione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma un principio di notevole importanza pratica: l’adesione a una sanatoria fiscale, una volta formalizzata e accettata dall’Agenzia delle Entrate tramite l’inserimento in appositi elenchi, produce l’effetto automatico dell’estinzione del processo tributario pendente. Ciò garantisce certezza e rapidità, evitando ulteriori passaggi burocratici o udienze non necessarie. Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che la corretta adesione alla procedura di definizione agevolata è sufficiente a chiudere definitivamente la partita con il fisco, con la sola regola che ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando la controversia viene inclusa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, atto che documenta la regolare definizione della lite secondo le norme vigenti.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata nel decreto, le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Non è previsto un rimborso delle spese legali da parte del soccombente.
È possibile opporsi all’estinzione automatica del processo dopo l’adesione alla definizione agevolata?
Il decreto chiarisce che il processo si estingue, ma lascia impregiudicata la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, per discutere eventuali aspetti residui.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19307 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19307 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14968/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.4332/08/2021 depositata il 03/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025