Estinzione del processo tributario: l’effetto della definizione agevolata
L’adesione a una sanatoria fiscale può chiudere definitivamente un contenzioso pendente, anche in Cassazione. Un recente decreto chiarisce come l’estinzione del processo tributario diventi automatica una volta che l’Agenzia delle Entrate attesta la regolarità della procedura, semplificando l’iter per cittadini e imprese. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale Risolta
Una società si trovava coinvolta in un contenzioso fiscale con l’Agenzia delle Entrate. La disputa, nata da un atto impositivo, era giunta fino al giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione, a seguito di un ricorso presentato dall’amministrazione finanziaria.
Nel corso del procedimento, la società ha scelto di avvalersi della possibilità di definizione agevolata delle controversie, prevista dalla Legge n. 197 del 2022. Si tratta di una delle cosiddette ‘tregue fiscali’, strumenti normativi che permettono di chiudere i contenziosi pendenti attraverso il pagamento di somme forfettarie.
L’Adesione alla Sanatoria e la Dichiarazione di Estinzione del processo tributario
L’Agenzia delle Entrate, preso atto della volontà della società e della regolarità della procedura di definizione, ha inserito la controversia in un apposito elenco trasmesso alla Corte. Tale inserimento, come previsto da una specifica normativa (d.l. n. 13 del 2023), funge da attestazione ufficiale dell’avvenuta definizione della lite. Questo atto amministrativo è stato il presupposto fondamentale per la decisione della Corte, che ha proceduto a dichiarare l’estinzione del processo tributario senza necessità di ulteriori accertamenti nel merito.
le motivazioni: La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con un decreto presidenziale, ha dichiarato estinto il processo. La motivazione giuridica si fonda direttamente sulla normativa speciale in materia di definizione agevolata.
Il decreto evidenzia che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documenta in modo inequivocabile la regolare definizione della lite secondo le forme previste dalla Legge n. 197 del 2022. Inoltre, la Corte ha rilevato che, allo stato attuale, non risultava alcun provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della medesima legge, il processo si estingue di diritto. La Corte ha inoltre precisato due aspetti importanti:
1. Possibilità di Udienza: Le parti conservano il diritto di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, qualora volessero contestare i presupposti dell’estinzione.
2. Regime delle Spese: In linea con quanto previsto dalla norma speciale, le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è quindi una condanna alle spese, ma una semplice compensazione di fatto.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario, anche quello pendente in Cassazione. Per i contribuenti e i loro difensori, la decisione sottolinea un iter procedurale chiaro e snello: una volta formalizzata l’adesione alla sanatoria e ottenuta l’attestazione dall’Agenzia delle Entrate, l’estinzione del giudizio diventa un esito quasi automatico. La regola sulla ripartizione delle spese legali, che rimangono a carico di chi le ha sostenute, rappresenta un elemento di certezza da considerare al momento della scelta di aderire a tali procedure conciliative.
Come si conclude un processo in Cassazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (sanatoria)?
Il processo viene dichiarato estinto con un decreto del Presidente. La semplice inclusione della controversia in un elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che attesta l’avvenuta definizione, è sufficiente a determinare la chiusura del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
In base alla norma applicata nel decreto (art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la parte soccombente.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora fare qualcosa?
Sì, il provvedimento specifica che resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile, presumibilmente per discutere aspetti residui o contestare i presupposti dell’estinzione stessa.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19515 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19515 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 11795/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 44/07/2018 depositata il 08/01/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 11/07/2025
La Presidente Titolare