Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma l’Effetto della Definizione Agevolata
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, spesso definite ‘tregua fiscale’, rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese per chiudere le pendenze con il Fisco. Una recente decisione della Corte di Cassazione illustra chiaramente le conseguenze di tale scelta sul contenzioso in corso, portando alla diretta estinzione del processo tributario. Questo decreto chiarisce l’iter e conferma che, una volta perfezionata la procedura, il giudizio pendente si conclude automaticamente.
I Fatti di Causa
Una società e i suoi soci si trovavano coinvolti in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, giunto fino al giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione. Il ricorso era stato presentato contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Tuttavia, nelle more del giudizio, i contribuenti hanno approfittato delle disposizioni normative che consentivano una definizione agevolata della controversia.
L’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’adesione e del perfezionamento della procedura da parte della società, ha inserito la controversia in un elenco specifico, trasmesso alla Corte come previsto dalla legge. Questo atto ha formalmente documentato la regolare chiusura della pendenza fiscale al di fuori delle aule di tribunale.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
La Suprema Corte, ricevuta la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo tributario. La decisione non è entrata nel merito della questione originaria (la legittimità dell’atto impositivo), ma si è limitata a prendere atto di un presupposto procedurale che imponeva la chiusura del giudizio.
La Corte ha inoltre specificato che, in conformità con la normativa di riferimento, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute fino a quel momento, senza alcuna condanna per la controparte.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto si fonda interamente sull’applicazione delle norme speciali introdotte per incentivare la definizione delle liti pendenti. In particolare, la Corte fa riferimento alla Legge n. 197 del 2022. La norma stabilisce che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce la prova della regolare definizione. In assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia stessa, il processo si estingue di diritto.
Il comma 198 di tale legge è chiaro: una volta soddisfatte queste condizioni, il processo si estingue. Viene fatta salva la facoltà delle parti di richiedere una fissazione dell’udienza per discutere eventuali contestazioni sulla procedura di definizione, ma in assenza di tale richiesta, la chiusura è automatica. Per quanto riguarda le spese, lo stesso comma prevede che queste restino a carico di chi le ha anticipate, una regola tipica per i casi di estinzione non legati alla soccombenza di una delle parti.
Le Conclusioni
Questo decreto della Cassazione ribadisce l’efficacia delle normative sulla definizione agevolata come strumento deflattivo del contenzioso tributario. Per i contribuenti, la decisione offre una chiara indicazione: una volta che la procedura di definizione è regolarmente perfezionata e comunicata dall’Agenzia delle Entrate, l’estinzione del processo tributario pendente è una conseguenza diretta e automatica. Ciò garantisce certezza e riduce i tempi e i costi legati ai giudizi, rappresentando un incentivo concreto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie fiscali. La regola sulla compensazione delle spese legali, inoltre, è un ulteriore elemento che favorisce la scelta di questo percorso conciliativo.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della controversia?
Secondo il decreto, se la definizione agevolata si perfeziona e l’Agenzia delle Entrate ne dà atto, il processo pendente viene dichiarato estinto dal giudice.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La normativa richiamata nel provvedimento stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti.
È sufficiente la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per dichiarare l’estinzione del processo?
Sì, il decreto chiarisce che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che documenta la regolare definizione, è una condizione sufficiente per la Corte per dichiarare l’estinzione del processo, a meno che non vi sia un diniego o una richiesta specifica delle parti di discutere la questione in udienza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18741 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18741 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 8405/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6752/01/2021 depositata il 21/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 08/07/2025