Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui può concludersi una controversia tra contribuente e Fisco. Spesso, ciò avviene a seguito di procedure di definizione agevolata, introdotte dal legislatore per ridurre il contenzioso pendente. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo meccanismo, confermando come l’adesione a una sanatoria fiscale comporti la chiusura definitiva del giudizio.
Il Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società a responsabilità limitata contro un atto impositivo emesso dall’Amministrazione Finanziaria. Dopo una decisione della Commissione Tributaria Regionale, la questione era approdata in Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità.
Tuttavia, durante la pendenza del ricorso, è intervenuta una novità cruciale: la società ha aderito a una delle procedure di definizione agevolata delle liti pendenti, previste dalla legge n. 197 del 2022.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La legge ha offerto ai contribuenti la possibilità di chiudere le proprie pendenze fiscali versando un importo forfettario. L’Amministrazione Finanziaria, una volta verificata la regolarità della procedura di definizione, ha trasmesso alla Corte di Cassazione un elenco dei giudizi da dichiarare estinti, includendovi anche quello relativo alla società in questione. Questo passaggio è fondamentale: l’inserimento nell’elenco funge da prova dell’avvenuta definizione della controversia, attivando il meccanismo automatico di estinzione previsto dalla normativa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha preso atto della comunicazione ricevuta. I giudici hanno rilevato che l’inserimento del ricorso nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria documenta in modo inequivocabile la regolare definizione della controversia. Di conseguenza, applicando direttamente il comma 198 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. Il decreto specifica inoltre che, in assenza di un diniego formale da parte dell’Agenzia, la procedura si considera perfezionata. Un aspetto importante riguarda le spese legali: la legge stabilisce che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, ciascuna parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti, senza alcuna condanna a carico della controparte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento ribadisce l’efficacia e l’automatismo delle procedure di definizione agevolata. Per i contribuenti, rappresenta la conferma che l’adesione a tali meccanismi porta a una conclusione certa e rapida dei contenziosi, anche di quelli pendenti in Cassazione. La decisione chiarisce inoltre il regime delle spese processuali, che vengono neutralizzate: un incentivo ulteriore alla risoluzione concordata delle liti. Resta ferma, come specificato dalla Corte, la facoltà residuale delle parti di richiedere una fissazione d’udienza, ma l’esito principale rimane la chiusura definitiva del giudizio.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché la controversia è stata regolarmente definita tramite una procedura agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, e tale definizione è stata documentata dall’inserimento del caso in un apposito elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, paga i propri costi senza possibilità di rivalsa sulla controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno ancora qualche possibilità di azione nel medesimo giudizio?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, sebbene il processo sia formalmente estinto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21791 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21791 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 6506/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.DIST. Salerno n.6295/04/2019 depositata il 19/07/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 24/07/2025