Estinzione Processo Tributario: Come Funziona l’Adesione alla Definizione Agevolata
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, comunemente note come sanatorie fiscali, rappresenta uno strumento cruciale per i contribuenti per risolvere le liti pendenti con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze procedurali di tale scelta, confermando l’automatica estinzione del processo tributario. Questo provvedimento offre importanti spunti sulla gestione delle controversie fiscali e sugli effetti delle normative speciali introdotte per deflazionare il contenzioso.
I Fatti del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, portando la controversia davanti alla competente Commissione Tributaria Regionale. A seguito della decisione di secondo grado, la società aveva proposto ricorso per Cassazione. Nel frattempo, avvalendosi delle disposizioni della Legge n. 197 del 2022, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata per la controversia in questione.
L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 13 del 2023, ha successivamente trasmesso alla Corte l’elenco delle controversie per le quali era stata perfezionata la procedura di sanatoria, includendovi anche quella oggetto del ricorso.
La Procedura di Sanatoria e l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento, in particolare la Legge n. 197 del 2022 (art. 1, commi 186 e seguenti), ha introdotto una speciale procedura per la definizione delle liti tributarie pendenti. L’obiettivo del legislatore è quello di ridurre il numero di processi, offrendo ai contribuenti la possibilità di chiudere le proprie pendenze a condizioni vantaggiose.
Il comma 198 dello stesso articolo stabilisce chiaramente che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione, il processo si estingue. L’inserimento della controversia negli elenchi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate funge da prova documentale del corretto completamento della procedura.
La Decisione della Corte Suprema
Basandosi su queste premesse, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha preso atto della situazione e ha dichiarato l’estinzione del processo. La Corte ha rilevato che l’inserimento del caso nell’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate costituisce la prova della regolare definizione della controversia. Di conseguenza, non è necessaria un’ulteriore valutazione di merito, ma si deve procedere direttamente a dichiarare chiuso il giudizio.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è prettamente procedurale. La Corte agisce come un garante della corretta applicazione della legge speciale. Una volta che i presupposti normativi sono soddisfatti – ovvero l’adesione del contribuente e la conferma da parte dell’Agenzia tramite l’inserimento nell’elenco – l’effetto estintivo è automatico. Il provvedimento della Corte non entra nel merito della pretesa fiscale originaria, ma si limita a certificare la conclusione del percorso processuale a seguito della definizione stragiudiziale. La Corte ha inoltre specificato che, ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di condanna alla rifusione.
Conclusioni
La decisione in commento conferma un meccanismo fondamentale per l’efficacia delle sanatorie fiscali. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa che l’adesione corretta e completa alla definizione agevolata porta a una conclusione certa e rapida del contenzioso, anche in pendenza di giudizio di legittimità. È essenziale, tuttavia, monitorare attentamente che il proprio caso sia effettivamente inserito negli elenchi trasmessi dall’Agenzia, poiché tale atto costituisce il momento chiave che innesca l’estinzione. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali rappresenta un elemento da considerare attentamente nella valutazione complessiva della convenienza ad aderire a tali procedure.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una sanatoria?
Il processo si estingue. Secondo la normativa (L. 197/2022), se la procedura di definizione agevolata viene perfezionata correttamente e non vi è un diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, il giudizio pendente viene dichiarato estinto d’ufficio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La legge prevede espressamente che non vi sia una condanna alla rifusione delle spese legali, quindi ciascuna parte sopporta i propri costi.
È possibile chiedere un’udienza anche dopo che la controversia è stata inserita nell’elenco per la definizione agevolata?
Sì, la legge (art. 1, comma 198, L. 197/2022) fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, comma 3, del codice di procedura civile, ad esempio per contestare la regolarità della procedura di definizione stessa.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19048 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19048 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 28895/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 2757/09/2021 depositata il 30/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025
La Presidente Titolare