Estinzione Processo Tributario: Quando la Definizione Agevolata Chiude la Partita
Una recente decisione della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulle conseguenze dell’adesione alle procedure di definizione agevolata delle liti fiscali. Il decreto in esame stabilisce che, una volta perfezionata la procedura, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto, con precise regole sulla ripartizione delle spese legali. Questa pronuncia è fondamentale per comprendere i meccanismi che portano all’ estinzione processo tributario e le tutele per i contribuenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società di consulenza contro un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. La controversia, dopo i gradi di merito, era giunta al vaglio della Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità. Durante la pendenza del ricorso, è intervenuta una nuova normativa che ha introdotto una speciale procedura per la definizione agevolata delle controversie tributarie, comunemente nota come ‘pace fiscale’. La società ricorrente ha scelto di avvalersi di questa opportunità per chiudere definitivamente il contenzioso con l’amministrazione finanziaria.
La Procedura di Definizione e l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento (Legge n. 197 del 2022) ha previsto che i contribuenti potessero definire le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio. A seguito dell’adesione della società, l’Agenzia delle Entrate ha inserito la specifica controversia in un elenco trasmesso alla Corte, attestando così la regolare definizione della pendenza. Secondo il decreto, questo inserimento costituisce prova documentale del perfezionamento della procedura. Di conseguenza, come previsto espressamente dalla legge, il processo non ha più ragione di proseguire e deve essere dichiarato estinto. La Corte ha inoltre specificato che le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza, qualora sorgessero contestazioni, ma in assenza di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, l’estinzione è l’esito automatico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sulla diretta applicazione delle norme introdotte per accelerare la chiusura dei giudizi di legittimità. Il legislatore, con il D.L. n. 13 del 2023, ha inteso ridurre i tempi processuali proprio attraverso questo meccanismo. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documenta in modo inequivocabile la ‘regolare definizione della controversia’. Questo fatto, unito all’assenza di un diniego formale da parte dell’Agenzia, attiva la previsione del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, che sancisce l’estinzione del processo. Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha applicato l’ultimo periodo dello stesso comma 198, il quale stabilisce che i costi del processo estinto restano a carico della parte che li ha anticipati. Si tratta, in sostanza, di una forma di compensazione delle spese ‘ex lege’, giustificata dalla chiusura della lite non per una decisione di merito ma per un accordo tra le parti mediato dalla legge.
Conclusioni
Il decreto analizzato conferma un principio di fondamentale importanza pratica: l’adesione a una procedura di definizione agevolata, se correttamente perfezionata e attestata dall’Agenzia delle Entrate, conduce in modo automatico all’ estinzione processo tributario pendente. La decisione della Corte di Cassazione non lascia spazio a interpretazioni: la prova della definizione è l’inserimento nell’elenco ufficiale. Questa pronuncia rafforza la certezza del diritto per i contribuenti che scelgono la via della conciliazione, garantendo una rapida chiusura del contenzioso e stabilendo una regola chiara sulla gestione delle spese legali, che vengono di fatto compensate tra le parti.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata?
Secondo la decisione, il processo si estingue. L’adesione del contribuente alla procedura speciale, se regolarmente perfezionata, porta alla chiusura del giudizio pendente.
Come fa la Corte a sapere che la definizione agevolata è andata a buon fine?
La Corte lo verifica attraverso l’inserimento della controversia in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate. Tale inserimento è considerato prova documentale della regolare definizione della lite.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La legge stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte sostiene i propri costi e non vi è condanna al pagamento delle spese della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22669 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22669 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25209/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1041/06/2022 depositata il 18/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 25/07/2025