Estinzione processo tributario: quando il silenzio delle parti chiude la causa
L’estinzione del processo tributario per inattività delle parti rappresenta un meccanismo cruciale nel diritto processuale, specialmente nel contesto delle definizioni agevolate. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito come la mancata presentazione di un’istanza di trattazione entro un termine perentorio, a seguito della richiesta di una sanatoria fiscale, conduca inevitabilmente alla chiusura del giudizio. Analizziamo questo provvedimento per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Nel corso del giudizio in Cassazione, la parte contribuente aveva presentato la documentazione per avvalersi della definizione agevolata della controversia, uno strumento normativo introdotto per ridurre il contenzioso fiscale pendente.
La normativa specifica (d.l. n. 119 del 2018) prevedeva che, in caso di adesione alla sanatoria, le parti avessero l’onere di presentare un’istanza di trattazione entro un termine specifico, fissato al 31 dicembre 2020, per manifestare la volontà di proseguire il giudizio. In assenza di tale istanza e in mancanza di un provvedimento di diniego della definizione, la legge stabilisce una conseguenza automatica.
La Decisione della Corte: l’Impatto sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, dopo aver verificato gli atti, ha rilevato che nessuna delle parti coinvolte – né l’Agenzia delle Entrate, né il contribuente – aveva depositato l’istanza di trattazione entro la scadenza del 31 dicembre 2020. Inoltre, non risultava essere intervenuto alcun diniego formale della definizione agevolata da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, applicando direttamente il dettato normativo, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. Questa decisione non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto del verificarsi di una causa estintiva prevista dalla legge, legata appunto all’inerzia processuale delle parti.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono strettamente procedurali e si fondano sull’interpretazione del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. La norma è chiara nello stabilire un automatismo: se entro il termine prefissato le parti non manifestano interesse alla prosecuzione del giudizio mediante il deposito dell’istanza di trattazione, il processo si estingue. La Corte ha precisato che un’eventuale istanza finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini della prosecuzione.
Il legislatore ha inteso in questo modo porre un termine certo alla pendenza dei giudizi interessati dalla definizione agevolata, presumendo che il silenzio delle parti dopo tale data equivalesse a un disinteresse a continuare la lite. Il decreto ha inoltre chiarito che, ai sensi della stessa norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di rivalsa.
Le conclusioni
La pronuncia in esame offre un importante monito per i soggetti coinvolti in controversie tributarie che intendono avvalersi di strumenti di definizione agevolata. La sola presentazione della domanda di sanatoria non è sufficiente a sospendere indefinitamente il processo. Le parti devono monitorare attentamente i termini previsti dalla legge e, qualora intendano proseguire il giudizio (ad esempio, in caso di incertezze sull’esito della definizione), devono attivarsi depositando la necessaria istanza di trattazione. In caso contrario, come dimostra questo decreto, l’inattività porta inesorabilmente all’estinzione del processo tributario, con la conseguenza che ogni parte sopporterà le proprie spese legali.
Cosa accade se, dopo aver chiesto una definizione agevolata, nessuna delle parti chiede di proseguire il processo?
Il processo si estingue automaticamente per legge. La Corte, rilevata l’inattività delle parti entro il termine stabilito, non può fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio.
Qual era il termine decisivo per evitare l’estinzione del processo tributario in questo caso?
Il termine perentorio per presentare l’istanza di trattazione e manifestare la volontà di proseguire la causa era fissato al 31 dicembre 2020, come previsto dal d.l. n. 119 del 2018.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per questa specifica causa?
La legge stabilisce che, in questa ipotesi di estinzione, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese a carico di una delle parti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17358 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17358 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 27/06/2025
DECRETO
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
sul ricorso iscritto al n. 28993/2018 R.G. proposto da: DELLO STATO
Contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’ avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
Nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n.452/04/2018 depositata il 28/02/2018 , pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 04/06/2025