Estinzione Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione processo tributario rappresenta una delle modalità con cui può concludersi una controversia tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria. Recentemente, un decreto della Corte di Cassazione ha fornito un chiaro esempio di come le nuove normative sulla definizione agevolata delle liti pendenti trovino applicazione pratica, portando alla chiusura anticipata del giudizio. Analizziamo insieme questo provvedimento per comprendere il meccanismo e le sue conseguenze.
I Fatti della Causa: dal Ricorso alla Definizione
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia vedeva contrapposta l’Amministrazione Finanziaria a un gruppo di contribuenti. Tuttavia, il corso del giudizio è stato interrotto da un evento decisivo: l’adesione dei contribuenti a una delle procedure di definizione agevolata, comunemente note come “tregua fiscale”.
L’Agenzia delle Entrate, in osservanza delle recenti disposizioni normative (in particolare il d.l. n. 13 del 2023), ha trasmesso alla Corte un elenco contenente gli atti impositivi per i quali era stata completata la procedura di definizione. L’inclusione dell’atto oggetto del giudizio in questo elenco ha di fatto certificato la chiusura della controversia a monte, rendendo superfluo il proseguimento del processo.
La Decisione della Corte e l’Estinzione Processo Tributario
Preso atto della documentazione prodotta, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. La decisione si fonda direttamente sull’applicazione della Legge n. 197 del 2022, che disciplina appunto le modalità di definizione agevolata delle liti fiscali.
Il Ruolo della Definizione Agevolata
La normativa citata prevede che, una volta perfezionata la definizione da parte del contribuente e in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’ufficio, il processo si estingua automaticamente. L’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce la prova formale che la controversia è stata regolarmente definita secondo le forme previste dalla legge. Di conseguenza, viene meno l’oggetto stesso del contendere, e il giudizio non ha più ragione di esistere.
Le Motivazioni Giuridiche del Decreto
La motivazione del decreto è snella e si concentra sull’applicazione quasi automatica delle norme speciali. I giudici hanno rilevato che l’inserimento dell’atto nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documenta in modo inequivocabile la regolare definizione della controversia. Questo adempimento, previsto dall’art. 1, commi 186 e seguenti, della Legge n. 197 del 2022, è la chiave di volta che innesca l’estinzione.
L’Applicazione della Legge n. 197/2022
Il comma 198 dello stesso articolo stabilisce espressamente che, in questi casi, il processo si estingue. La norma lascia alle parti la facoltà di richiedere una fissazione d’udienza per discutere eventuali aspetti residui, ma in assenza di tale richiesta, la chiusura è definitiva. Un altro punto fondamentale, chiarito dal decreto, riguarda le spese processuali: l’ultimo periodo del comma 198 prevede che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio della soccombenza, giustificata dalla natura conciliativa della procedura.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Contribuenti
Questo decreto conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, la lezione è chiara: aderire a queste procedure non solo permette di chiudere un debito con il Fisco a condizioni vantaggiose, ma comporta anche la rapida estinzione processo tributario pendente, con una regola chiara sulla ripartizione delle spese legali. La decisione evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le normative speciali e di avvalersene quando opportuno, per una gestione efficiente e rapida delle pendenze fiscali.
Cosa significa estinzione del processo in questo contesto?
Significa che il procedimento giudiziario si è concluso definitivamente senza una sentenza che stabilisca chi ha ragione o torto, perché la controversia alla base è stata risolta in altro modo.
Perché il processo è stato dichiarato estinto?
Il processo è stato dichiarato estinto perché la controversia fiscale è stata oggetto di una “definizione agevolata” prevista dalla Legge n. 197 del 2022. L’avvenuta definizione è stata documentata dall’inserimento dell’atto impositivo in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata (art. 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute fino a quel momento. Non c’è una condanna al pagamento delle spese a favore dell’altra parte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18763 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18763 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 26793/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. ABRUZZO n. 178/01/2021 depositata il 17/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 08/07/2025
La Presidente Titolare