Estinzione del Processo Tributario per Definizione Agevolata: La Parola alla Cassazione
La Corte di Cassazione, con un recente decreto, ha affrontato un caso emblematico di estinzione processo tributario a seguito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla Legge di Bilancio. Questa decisione offre importanti chiarimenti sulla procedura e sulle sue conseguenze, in particolare per quanto riguarda la sorte del giudizio e la ripartizione delle spese legali.
Il Contesto: La Definizione Agevolata delle Liti Pendenti
La normativa sulla definizione agevolata (L. n. 197/2022) offre ai contribuenti l’opportunità di chiudere le controversie fiscali in corso, versando un importo ridotto e beneficiando di una cancellazione di sanzioni e interessi. La legge stabilisce una procedura precisa: il contribuente presenta un’apposita domanda e paga le somme dovute. Se l’amministrazione finanziaria non notifica un diniego, la definizione si perfeziona e il processo si estingue.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
Nel caso esaminato, un contribuente aveva impugnato un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La controversia era giunta fino in Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio, il contribuente ha approfittato della normativa sulla definizione agevolata, presentando la relativa domanda e pagando quanto dovuto.
I Fatti del Caso
Il ricorrente ha depositato presso la cancelleria della Corte la documentazione che attestava l’avvenuta richiesta di definizione e il relativo pagamento. Dall’altra parte, l’Agenzia delle Dogane non ha depositato alcun atto di diniego alla procedura, come previsto dalla legge. Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto del perfezionamento della procedura speciale.
Le Motivazioni del Decreto
La Corte ha basato la sua decisione sull’applicazione diretta dell’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa norma prevede che, in assenza di un diniego da parte dell’ente impositore, il processo si estingue. È una conseguenza quasi automatica che non richiede una valutazione nel merito della controversia. La Corte ha inoltre specificato che, sempre secondo la stessa norma, le spese legali del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese della controparte, ma una semplice neutralizzazione delle stesse. La Corte ha anche ricordato che le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, sebbene in questo caso nessuna delle parti lo avesse fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma la natura automatica dell’estinzione processo tributario quando un contribuente aderisce con successo a una definizione agevolata. Per i cittadini e le imprese, ciò significa che la procedura offre una via d’uscita certa e definita dalle liti fiscali, senza attendere i lunghi tempi di un giudizio di Cassazione. La regola sulle spese legali, che rimangono a carico di chi le ha sostenute, rappresenta un altro elemento di certezza, che le parti devono considerare al momento di valutare l’opportunità di aderire a tali strumenti deflattivi del contenzioso.
Cosa accade a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata durante il giudizio in Cassazione?
Il processo si estingue automaticamente se il contribuente presenta la domanda, versa gli importi dovuti e l’amministrazione finanziaria non deposita un provvedimento di diniego, come stabilito dalla L. n. 197/2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la controparte.
Dopo l’adesione alla definizione agevolata, è ancora possibile richiedere un’udienza in Cassazione?
Sì, la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, secondo quanto previsto dall’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21677 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21677 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOMECOGNOME
sul ricorso iscritto al n. 30816/2019 R.G. proposto da: NOME
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA PIEMONTE VALLE rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n.346/06/2019 depositata il 12/03/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento;
considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 15/07/2025