Estinzione del Processo Tributario: L’Impatto della Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra Fisco e contribuente può concludersi. Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta con un decreto per chiarire gli effetti delle procedure di definizione agevolata, comunemente note come “tregua fiscale”, sui giudizi pendenti. Questa decisione sottolinea come l’adesione a tali procedure possa portare a una rapida chiusura del contenzioso, con specifiche regole anche per la gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia riguardava un atto impositivo emesso nei confronti di un gruppo di contribuenti. Durante il giudizio di legittimità pendente in Cassazione, è intervenuta una nuova normativa che offriva la possibilità di definire in modo agevolato le liti fiscali. L’Agenzia Fiscale, avvalendosi di questa opportunità, ha trasmesso un elenco di controversie per le quali era stata avviata la procedura di definizione, includendovi anche quella in esame. La Corte è stata quindi chiamata a valutare le conseguenze di tale inserimento sul processo in corso.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un decreto, la Suprema Corte ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione non è entrata nel merito della pretesa fiscale, ma ha preso atto del verificarsi di una causa estintiva prevista dalla legge speciale. La Corte ha stabilito che, in presenza delle condizioni previste dalla normativa sulla definizione agevolata, il processo non può proseguire e deve essere dichiarato estinto.
Le Motivazioni: L’Automatismo nell’Estinzione del Processo Tributario
La motivazione del decreto si fonda sull’interpretazione della Legge n. 197 del 2022, che ha introdotto una serie di misure per la definizione delle liti pendenti. La Corte ha evidenziato due punti cruciali:
1. Valore Probatorio dell’Elenco: L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia Fiscale è considerato una prova documentale della regolare attivazione della procedura di definizione agevolata. Questo atto certifica che le condizioni per accedere alla “tregua fiscale” sono state rispettate.
2. Mancanza di Diniego: La normativa prevede che il contribuente possa manifestare un diniego alla procedura. Nel caso di specie, non essendo stato presentato alcun diniego, la procedura si è perfezionata. L’assenza di opposizione, unita all’inserimento nell’elenco, crea un presupposto sufficiente per l’estinzione.
Ai sensi del comma 198 della legge citata, il verificarsi di queste condizioni comporta l’estinzione del processo. La Corte ha inoltre precisato che, per quanto riguarda le spese processuali, lo stesso comma stabilisce che esse restano a carico della parte che le ha anticipate. Viene comunque fatta salva la facoltà delle parti di richiedere la fissazione di un’udienza, secondo l’art. 391 del codice di procedura civile, qualora vi fossero contestazioni in merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo decreto della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti pratici per contribuenti e professionisti. Innanzitutto, conferma l’efficacia delle norme sulla definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. L’estinzione del processo tributario diventa una conseguenza quasi automatica una volta che la lite viene inserita negli appositi elenchi e non vi è opposizione. In secondo luogo, la decisione chiarisce il regime delle spese legali: in caso di estinzione per questa via, non vi è una condanna alle spese, ma ciascuna parte sopporta i costi che ha già sostenuto. Questa pronuncia rafforza quindi la certezza del diritto e incentiva l’utilizzo degli strumenti di definizione agevolata per risolvere le controversie fiscali in modo più rapido ed economico.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando la controversia viene inserita nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la regolare definizione secondo la normativa speciale (Legge n. 197/2022), e quando non vi è un espresso diniego da parte del contribuente.
Cosa succede se il contribuente non si oppone all’inserimento della controversia nell’elenco per la definizione agevolata?
La mancanza di un diniego da parte del contribuente, unita all’inserimento della lite nell’elenco da parte dell’Agenzia, è una condizione sufficiente per perfezionare la procedura e determinare l’estinzione del processo ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18778 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18778 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 19165/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
NOMECOGNOME NOME in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG PIEMONTE n. 389/03/2022 depositata il 15/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e le risultanze dell’interlocutoria datata 05.06.2025 con la predetta Agenzia ;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 07/07/2025