Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma l’Effetto della Definizione Agevolata
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito le conseguenze della definizione agevolata delle liti fiscali, sottolineando come questa porti all’estinzione del processo tributario pendente. Questo decreto offre un’importante delucidazione sui meccanismi previsti dalla normativa per ridurre il contenzioso e velocizzare la risoluzione delle controversie tra Fisco e contribuente. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Controversia all’Estinzione
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia riguardava un atto impositivo emesso nei confronti di una società di servizi alberghieri. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, è emerso un fatto decisivo: la società contribuente aveva aderito a una delle procedure di definizione agevolata previste dalla Legge n. 197 del 2022.
L’Agenzia delle Entrate stessa aveva trasmesso un elenco in cui la controversia in questione risultava regolarmente definita. Questo inserimento, effettuato in attuazione di una specifica normativa volta a ridurre i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi, è diventato il fulcro della decisione della Corte.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Suprema Corte, preso atto della documentazione prodotta, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda sull’applicazione diretta della normativa speciale in materia di definizione delle liti pendenti. L’inclusione della controversia nell’elenco ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è stata considerata prova sufficiente della conclusione positiva della procedura di sanatoria, senza che, allo stato, fosse stato notificato alcun atto di diniego.
Le Motivazioni Giuridiche
Le motivazioni del decreto si basano sull’interpretazione dell’art. 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022. Questa norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un diniego, il processo si estingue automaticamente. La Corte ha rilevato che l’inserimento del caso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documenta in modo inequivocabile la “regolare definizione della controversia”.
Un aspetto fondamentale sottolineato dalla Corte è la gestione delle spese processuali. Ai sensi dello stesso comma 198, in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, volta a incentivare la chiusura delle liti attraverso questi strumenti.
La Corte ha inoltre precisato che, nonostante l’estinzione, le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti i presupposti per l’estinzione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione consolida un principio cruciale per la gestione del contenzioso fiscale: l’adesione a procedure di definizione agevolata, se correttamente perfezionata, rappresenta una via certa per l’estinzione del processo tributario. Per i contribuenti, ciò significa poter contare su un meccanismo che non solo riduce l’importo dovuto, ma chiude definitivamente la pendenza giudiziaria, con il vantaggio ulteriore della compensazione delle spese legali. Per l’amministrazione finanziaria e per il sistema giudiziario, rappresenta uno strumento efficace per smaltire l’enorme arretrato, in linea con gli obiettivi di efficienza e celerità della giustizia.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata della lite?
L’estinzione si verifica automaticamente quando la controversia viene inserita nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate che attesta la regolare definizione della lite, a condizione che non vi sia un diniego da parte dell’amministrazione.
Cosa succede se una parte non è d’accordo con l’estinzione automatica del processo?
La legge (art. 391, comma 3, c.p.c.) fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la sussistenza dei presupposti per l’estinzione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base all’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non si applica quindi il principio della soccombenza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18419 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18419 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 07/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24439/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIA n.734/23/2021 depositata il 22/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 30/06/2025