Estinzione del Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia fiscale può concludersi senza una decisione nel merito. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata proprio su un caso di questo tipo, dichiarando estinto un giudizio a seguito dell’adesione del contribuente a una forma di definizione agevolata. Questo decreto offre spunti importanti sul funzionamento degli strumenti deflattivi del contenzioso e sulle loro conseguenze procedurali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La controversia vedeva contrapposta l’agenzia statale a una società operante nel settore delle scommesse e a una terza parte intimata. Il giudizio era giunto fino all’ultimo grado, la Corte di Cassazione, per la risoluzione definitiva della questione fiscale.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
Durante il giudizio in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla Legge n. 197/2022. La società ha quindi depositato la copia della domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti, come richiesto dalla normativa.
La Corte, dopo aver verificato la documentazione, ha preso atto che l’Amministrazione Finanziaria non aveva depositato alcun atto di diniego della definizione agevolata entro i termini previsti. Di conseguenza, applicando le disposizioni specifiche della legge, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. È stato inoltre stabilito che le spese legali del processo estinto restano a carico della parte che le aveva anticipate.
Le Motivazioni: L’Applicazione della Definizione Agevolata
Il fondamento giuridico della decisione risiede nell’articolo 1 della Legge n. 197/2022. In particolare, il comma 198 stabilisce che, in caso di adesione alla definizione agevolata, il processo si estingue se il contribuente presenta la domanda e paga gli importi dovuti, a meno che l’ente impositore non notifichi un diniego.
Nel caso specifico, sono state verificate tutte le condizioni richieste:
1. Adesione del contribuente: La società ha manifestato la volontà di chiudere la lite attraverso la procedura speciale (comma 186).
2. Adempimenti formali: Sono stati depositati la domanda e il pagamento, come previsto dal comma 197.
3. Mancato diniego: L’Amministrazione Finanziaria non ha prodotto un provvedimento di diniego, come contemplato dal comma 200.
La combinazione di questi elementi ha reso automatica l’applicazione della norma sull’estinzione. La Corte non ha fatto altro che constatare il perfezionamento della fattispecie estintiva prevista dal legislatore. La regola sulle spese, che le pone a carico di chi le ha sostenute, è anch’essa una previsione specifica del medesimo comma 198, pensata per incentivare la chiusura delle liti senza ulteriori oneri per le parti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo decreto conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per ridurre il carico di lavoro della giustizia tributaria. Per i contribuenti, rappresenta una chiara indicazione che l’adesione a queste procedure, se eseguita correttamente, porta a una conclusione certa e definitiva della controversia. Per l’amministrazione, sottolinea l’importanza di monitorare le domande e di agire tempestivamente con un eventuale diniego, se ne sussistono i presupposti. In assenza di tale atto, l’estinzione opera di diritto, chiudendo definitivamente ogni contesa.
Cosa accade a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Secondo il decreto, se il contribuente presenta la domanda di definizione, paga gli importi dovuti e l’amministrazione finanziaria non comunica un diniego, il processo viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La pronuncia chiarisce che, in base alla normativa applicata (L. n. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di ripetizione.
L’estinzione del processo è automatica dopo aver presentato la domanda di definizione agevolata?
L’estinzione viene formalmente dichiarata dal giudice dopo aver verificato che tutte le condizioni previste dalla legge siano state rispettate: la presentazione della domanda, il pagamento degli importi e, soprattutto, l’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’ente impositore.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18437 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18437 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 07/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17032/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
nonchè contro
COGNOME NOME COGNOMEintimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.3441/04/2018 depositata il 28/11/2018, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 30/06/2025