Estinzione Processo Tributario: La Cassazione Conferma la Chiusura per Definizione Agevolata
L’ordinamento giuridico offre spesso strumenti per risolvere le controversie in modo alternativo al giudizio ordinario. Uno di questi è la definizione agevolata, che consente di chiudere le liti con il Fisco. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito i presupposti per l’estinzione del processo tributario a seguito di tale procedura, chiarendo anche la sorte delle spese legali. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore delle spedizioni internazionali aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il contenzioso vedeva la società contrapposta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante il giudizio pendente in Cassazione, la società si avvaleva della facoltà, concessa dalla Legge di Bilancio (L. n. 197/2022), di aderire alla definizione agevolata della lite.
La società provvedeva quindi a depositare la documentazione comprovante sia la presentazione della domanda di definizione sia l’avvenuto pagamento degli importi richiesti dalla normativa, come previsto per perfezionare la procedura.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con un decreto, ha preso atto della situazione e ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione non è entrata nel merito della controversia originaria, ma si è limitata a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la chiusura del giudizio a seguito della definizione agevolata.
I giudici hanno constatato che la società ricorrente aveva correttamente seguito l’iter previsto dalla legge speciale, depositando la domanda e la prova del pagamento. Allo stesso tempo, hanno rilevato che l’Agenzia delle Dogane non aveva depositato alcun atto di diniego della definizione agevolata, un passaggio che avrebbe potuto impedire l’estinzione.
Estinzione processo tributario: le motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto della Suprema Corte sono puramente procedurali e si fondano sull’applicazione diretta della L. n. 197/2022. In particolare, il ragionamento dei giudici si articola sui seguenti punti:
1. Adesione alla Definizione Agevolata: La Corte ha verificato che il contribuente ha rispettato le condizioni stabilite dall’art. 1, commi 186 e 197, della legge, presentando l’istanza e pagando le somme dovute.
2. Mancato Diniego dell’Amministrazione: È stato accertato che l’Amministrazione finanziaria non ha prodotto il diniego alla definizione, come previsto dal comma 200 dello stesso articolo. L’assenza di tale atto è un elemento cruciale, poiché il silenzio dell’Agenzia equivale a un’accettazione della procedura.
3. Automatismo dell’Estinzione: Di conseguenza, in applicazione del comma 198, il processo si estingue di diritto. La norma crea un meccanismo quasi automatico: una volta soddisfatti i requisiti da parte del contribuente e in assenza di un diniego motivato del Fisco, il giudice non può fare altro che dichiarare estinto il giudizio.
4. Compensazione delle Spese: Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha applicato l’ultimo periodo del comma 198, che stabilisce che i costi del processo estinto restano a carico della parte che li ha anticipati. Si tratta di una forma di compensazione ‘ex lege’, che deroga alla regola generale della soccombenza, dato che non c’è un vincitore né un vinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
La decisione in commento conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta la certezza che, una volta rispettati gli adempimenti richiesti dalla legge (domanda e pagamento), il processo si concluderà senza ulteriori discussioni sul merito. Per l’Amministrazione, sottolinea l’importanza di vigilare e, se del caso, emettere un tempestivo e motivato diniego per evitare l’estinzione automatica di liti che ritiene di poter vincere. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva le parti a valutare con attenzione la convenienza della definizione, sapendo che ciascuna dovrà comunque sostenere i propri costi legali fino al momento dell’estinzione.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando il contribuente presenta domanda di definizione agevolata, versa gli importi dovuti (o la prima rata) e l’amministrazione finanziaria non notifica un provvedimento di diniego entro i termini previsti dalla specifica legge (in questo caso, la L. n. 197/2022).
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Secondo il decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ogni parte, quindi, paga i propri costi sostenuti fino a quel momento, senza che vi sia una condanna al pagamento delle spese della controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora chiedere un’udienza?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, per discutere eventualmente specifici aspetti, come la liquidazione delle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19026 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19026 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 18200/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME e COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1361/09/2023 depositata il 14/04/2023, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 26/06/2025