Estinzione del Processo Tributario per Definizione Agevolata: La Decisione della Cassazione
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra contribuente e Fisco può concludersi. Recentemente, un decreto della Corte di Cassazione ha ribadito l’efficacia delle procedure di definizione agevolata, illustrando come queste possano portare alla chiusura automatica del contenzioso. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto: Una Controversia Fiscale Giunta in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un gruppo di eredi avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La controversia riguardava un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Giunta all’ultimo grado di giudizio, la vicenda ha però preso una piega diversa grazie all’intervento di una normativa speciale.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
La chiave di volta del procedimento è stata l’adesione dei ricorrenti alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla legge n. 197 del 2022. Questa normativa ha offerto ai contribuenti la possibilità di chiudere le controversie fiscali a condizioni vantaggiose, alleggerendo il carico dei tribunali.
In conformità con la legge, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte di Cassazione un elenco delle controversie per le quali era stata richiesta la definizione, includendo anche quella in esame. Questo passaggio si è rivelato fondamentale per l’esito del giudizio.
L’Automatismo nell’Estinzione del Processo Tributario
La Corte ha rilevato che la normativa (in particolare l’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022) prevede un meccanismo quasi automatico. L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia documenta la regolare definizione della lite. Se, come nel caso di specie, non interviene un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia stessa, il processo si estingue di diritto.
La Gestione delle Spese Processuali
Un aspetto rilevante della decisione riguarda la gestione delle spese legali. Il decreto chiarisce che, in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata, le spese sostenute restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna al pagamento delle spese della controparte, ma una semplice compensazione di fatto.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni del decreto si fondano su una stretta applicazione della normativa speciale. La Corte non è entrata nel merito della pretesa fiscale originaria, ma ha agito come un garante del corretto svolgimento della procedura di estinzione. I giudici hanno verificato la presenza dei requisiti formali richiesti dalla legge: l’adesione alla definizione agevolata, l’inclusione della lite nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate e l’assenza di un successivo diniego. La sussistenza di queste condizioni ha reso obbligatoria la dichiarazione di estinzione del processo, come espressamente previsto dal legislatore per accelerare la risoluzione delle pendenze fiscali. La decisione sottolinea quindi il carattere procedurale e vincolato del controllo della Corte in queste circostanze, il cui compito è accertare l’avvenuta definizione stragiudiziale della controversia.
Conclusioni
Questo decreto della Cassazione conferma la piena efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per porre fine al contenzioso tributario. Per i contribuenti e i loro consulenti, emerge un’indicazione chiara: l’adesione a queste procedure, se correttamente eseguita e non seguita da un diniego dell’Amministrazione Finanziaria, conduce in modo diretto e automatico all’estinzione del giudizio. La regola sulla ripartizione delle spese processuali, che restano a carico di chi le ha sostenute, rappresenta un ulteriore elemento da considerare nella valutazione della convenienza di tali strumenti deflattivi del contenzioso.
In quali casi si verifica l’estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata (come quella prevista dalla L. 197/2022), la controversia viene inserita in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate e non interviene un provvedimento di diniego da parte della stessa Agenzia.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata in questo caso (art. 1, comma 198, della L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese a carico di una delle parti.
È ancora possibile discutere il caso dopo la dichiarazione di estinzione?
Il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, presumibilmente per sollevare questioni relative alla corretta applicazione della procedura di estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18779 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18779 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 15235/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME E NOME COGNOME tutti nella qualità di eredi di NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMECOGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4421/20/2021 depositata il 14/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 07/07/2025