Estinzione Processo Tributario: Analisi del Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e semplificare i rapporti tra Fisco e contribuente. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce l’automatismo di questa procedura, confermando come l’adesione a specifiche sanatorie comporti la chiusura immediata del giudizio pendente. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controparte era una società cooperativa sociale. Mentre il giudizio di legittimità era in corso, la società ha usufruito delle disposizioni normative introdotte dalla Legge n. 197 del 2022, che prevedevano la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie pendenti.
L’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’adesione della società alla procedura, ha trasmesso alla Corte l’elenco dei giudizi per i quali si era perfezionata la definizione, includendovi anche quello in esame. Tale comunicazione ha di fatto innescato il meccanismo per la chiusura del procedimento.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento, in particolare l’art. 1, commi 186 e seguenti, della Legge n. 197 del 2022, ha offerto ai contribuenti l’opportunità di chiudere le liti pendenti con il Fisco. Il comma 198 dello stesso articolo stabilisce che, una volta perfezionata la definizione e in assenza di un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, il processo si estingue.
Il decreto in esame si fonda proprio su questo automatismo. La Corte non entra nel merito della controversia originaria, ma si limita a prendere atto di un presupposto procedurale: l’avvenuta e regolare definizione della lite, documentata dall’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate. Questo atto formale è sufficiente a determinare la fine del giudizio.
La Gestione delle Spese Processuali
Un aspetto rilevante del decreto riguarda la regolamentazione delle spese legali. La norma (comma 198) prevede espressamente che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico di una delle parti, ma una semplice compensazione di fatto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con il suo decreto, ha agito come un mero organo di ratifica di una situazione giuridica già consolidatasi per effetto di legge. Le motivazioni sono concise e strettamente procedurali. I giudici hanno rilevato che:
1. L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione della lite.
2. Al momento della decisione, non risultava alcun provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
3. Sulla base di questi presupposti, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della L. 197/2022, il processo doveva essere dichiarato estinto.
La Corte ha inoltre precisato che resta salva la facoltà per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, ma in assenza di tale richiesta, l’estinzione è la conseguenza diretta e inevitabile.
Le Conclusioni
La decisione conferma l’efficacia delle norme sulla definizione agevolata come strumento per ridurre il carico dei tribunali. Per i contribuenti e i professionisti, emerge un’indicazione chiara: il corretto perfezionamento della procedura di definizione agevolata ha un effetto tombale sul contenzioso pendente, portando all’estinzione del processo tributario in modo automatico. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate alla corte competente assume un valore decisivo, rendendo superflua ogni ulteriore discussione sul merito della pretesa impositiva. Infine, la regola sulla ripartizione delle spese legali incentiva l’adesione a tali strumenti, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna alle spese in caso di soccombenza.
Cosa succede a un processo tributario pendente se si aderisce a una definizione agevolata?
Secondo il decreto, se la procedura di definizione agevolata si perfeziona correttamente e viene comunicata dall’Agenzia delle Entrate, il processo pendente viene automaticamente dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
La decisione, in linea con la normativa di riferimento (art. 1, comma 198, L. 197/2022), stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza alcuna condanna per la controparte.
È possibile chiedere un’udienza anche dopo che la controversia è stata inserita nell’elenco per la definizione?
Sì, il decreto chiarisce che la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, sebbene la regola generale sia l’estinzione automatica del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19298 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19298 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 30499/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CALTANISSETTA n. 5042/07/2021 depositata il 24/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/07/2025