Estinzione Processo Tributario: Come la Definizione Agevolata Chiude le Controversie
L’estinzione processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una lite tra contribuente e Fisco può concludersi. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come le procedure di definizione agevolata, introdotte dal legislatore, possano portare alla chiusura anticipata del contenzioso. Analizziamo questo caso per comprendere il meccanismo e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore manifatturiero aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Il caso verteva su un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Durante lo svolgimento del giudizio di legittimità, è intervenuta una nuova normativa che ha offerto ai contribuenti la possibilità di chiudere le pendenze fiscali attraverso una definizione agevolata.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione Processo Tributario
Il cuore della vicenda risiede nell’applicazione della Legge n. 197 del 2022, che ha introdotto una sanatoria per le liti pendenti. In ottemperanza a questa legge, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso un elenco di controversie per le quali era stata presentata domanda di definizione. La lite in questione era inclusa in tale elenco, a significare che la procedura per la chiusura agevolata era stata attivata. Il decreto sottolinea che, allo stato attuale, non risultava alcun provvedimento di diniego della definizione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questo passaggio è cruciale, poiché l’inserimento nell’elenco e l’assenza di un rifiuto documentano la regolare definizione della controversia.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha applicato direttamente le disposizioni normative pertinenti. In particolare, ha fatto riferimento al comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, il quale stabilisce esplicitamente che, in questi casi, il processo si estingue. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolarizzazione della pendenza. Di conseguenza, non essendo emerso alcun diniego formale alla sanatoria, il presupposto per l’estinzione processo tributario era pienamente soddisfatto. Il decreto precisa, inoltre, che le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, ma in assenza di tale richiesta, l’estinzione è l’esito automatico. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha applicato l’ultimo periodo del medesimo comma 198, che dispone che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, senza quindi una condanna a carico di una delle due parti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione conferma l’efficacia delle norme sulla definizione agevolata come strumento per ridurre il contenzioso tributario. Per i contribuenti, questo caso evidenzia l’importanza di monitorare attentamente l’iter della propria domanda di sanatoria. L’inclusione nell’elenco dell’Agenzia e l’assenza di diniego sono elementi sufficienti a determinare la chiusura del giudizio. Sul piano pratico, la conseguenza più rilevante dell’estinzione è la neutralizzazione delle spese legali: ciascuna parte sopporta i propri costi, un aspetto non trascurabile nella valutazione della convenienza di aderire a tali procedure. Il decreto, quindi, non solo chiude una specifica lite, ma fornisce anche un’utile guida operativa sull’applicazione delle norme relative all’estinzione processo tributario per definizione agevolata.
Quando si verifica l’estinzione di un processo tributario per definizione agevolata?
Secondo il decreto, il processo si estingue quando la controversia viene inclusa dall’Agenzia delle Entrate negli elenchi previsti dalla normativa sulla definizione agevolata (in questo caso, la Legge n. 197/2022) e non risulta un formale provvedimento di diniego della sanatoria.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del processo per questa causa?
Il decreto chiarisce che, in base alla specifica normativa applicata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute e anticipate. Non vi è quindi una condanna al pagamento delle spese a favore della controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno altre possibilità?
Sì, il provvedimento specifica che, nonostante la dichiarazione di estinzione, resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’articolo 391, terzo comma, del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16562 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16562 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 7330/2021 R.G. proposto da: avvocato COGNOME
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.759/06/2020 depositata il 26/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 05.06.25 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 06/06/2025