Estinzione Processo Tributario: Il Silenzio delle Parti e il Potere della Sanatoria
Recentemente, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento su una delle cause di estinzione del processo tributario, specificamente legata alle procedure di definizione agevolata delle liti. Con un decreto, i giudici hanno confermato che, una volta aderito a una sanatoria, il silenzio delle parti, ovvero la mancata presentazione di un’istanza per proseguire il giudizio, porta inevitabilmente alla chiusura del caso. Questo provvedimento evidenzia l’importanza delle scelte procedurali successive alla definizione agevolata di una controversia pendente.
Il Contesto della Causa
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dato ragione a una società contribuente. Durante il giudizio di legittimità pendente in Cassazione, la controversia è stata inserita in un elenco di liti definite ai sensi di una specifica normativa volta a ridurre il contenzioso fiscale pendente. Tale inserimento attestava la regolarizzazione della pendenza da parte del contribuente, secondo le modalità previste da una legge del 2022.
La Procedura di Estinzione del Processo Tributario
La normativa di riferimento (art. 5 della legge n. 130 del 2022) stabilisce un meccanismo preciso: una volta che la lite è regolarmente definita e non vi sono dinieghi, il processo si sospende. Per poterlo riattivare e portarlo a una decisione nel merito, è necessario che almeno una delle parti presenti una specifica ‘istanza di trattazione’ entro un termine perentorio. L’obiettivo del legislatore è chiaro: evitare che i processi definiti in via amministrativa continuino a ingolfare le aule di giustizia.
L’Elemento Decisivo: La Mancata Istanza di Trattazione
Nel caso in esame, nessuna delle parti – né l’Agenzia delle Entrate né la società contribuente – ha depositato tale istanza entro i termini di legge. La Corte ha precisato che un’eventuale richiesta volta unicamente a far dichiarare l’estinzione non può essere considerata una valida istanza di trattazione, poiché quest’ultima deve manifestare la volontà di proseguire il giudizio per una decisione sul merito.
L’inattività delle parti è stata quindi interpretata come una tacita accettazione della chiusura del contenzioso, rendendo operativa la previsione normativa che porta all’estinzione del processo tributario.
La Gestione delle Spese Legali
Un altro aspetto rilevante affrontato nel decreto riguarda la ripartizione delle spese legali. In linea con la normativa specifica sulla sanatoria, la Corte ha stabilito che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, giustificata dalla natura agevolativa e conciliativa della procedura che ha condotto all’estinzione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni del decreto sono lineari e strettamente ancorate al dato normativo. I giudici hanno rilevato che si sono verificate tutte le condizioni previste dalla legge per l’estinzione: l’inserimento della lite nell’elenco delle controversie definite, l’assenza di un diniego alla procedura di sanatoria e, soprattutto, la mancata presentazione dell’istanza di trattazione nel termine previsto dal comma 12 dell’art. 5 citato. Di conseguenza, l’esito non poteva che essere la declaratoria di estinzione del giudizio. La Corte ha comunque ricordato che, ai sensi del codice di procedura civile, le parti conservano la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza, sebbene il processo principale sia formalmente chiuso.
Le Conclusioni
La decisione in commento rafforza l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata delle liti fiscali. Essa invia un messaggio chiaro ai contribuenti e all’Amministrazione Finanziaria: l’adesione a una sanatoria non è un atto privo di conseguenze processuali. La mancata attivazione per la prosecuzione del giudizio è una scelta che comporta l’automatica estinzione del processo tributario. Per le parti coinvolte, è quindi fondamentale valutare attentamente se, nonostante la definizione agevolata, sussista ancora un interesse a ottenere una pronuncia nel merito, attivandosi di conseguenza con la necessaria istanza di trattazione. In caso contrario, il silenzio equivale a un consenso alla chiusura definitiva del contenzioso, con l’ulteriore conseguenza che ciascuna parte dovrà farsi carico delle proprie spese legali.
Cosa succede se, dopo aver aderito a una sanatoria fiscale, nessuna delle parti chiede di proseguire il processo?
Secondo la Corte, se nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione entro i termini di legge, il processo si estingue automaticamente, ponendo fine alla controversia giudiziaria.
Una richiesta per far dichiarare l’estinzione è valida per far proseguire il giudizio?
No. La Corte ha chiarito che un’istanza finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non equivale a un’istanza di trattazione, la quale deve invece manifestare la volontà di continuare il processo per una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per sanatoria?
In base alla normativa specifica applicata nel caso, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non si applica quindi il principio della soccombenza, secondo cui chi perde paga le spese dell’avversario.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18295 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18295 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4379/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’ avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4773/44/2016 depositata il 19/09/2016, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 30/06/2025