Estinzione Processo Tributario: Quando la Definizione della Lite Chiude il Contenzioso
L’estinzione processo tributario rappresenta una modalità di chiusura del contenzioso alternativa alla sentenza. Recentemente, la Corte di Cassazione, con un decreto, ha fornito importanti chiarimenti su come opera questo istituto in caso di definizione agevolata delle liti pendenti, una procedura che consente ai contribuenti di risolvere le controversie con il Fisco a condizioni vantaggiose. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza di una Commissione Tributaria Regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, la controversia oggetto del ricorso è stata inclusa in un elenco trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta definizione agevolata della lite da parte dei contribuenti, secondo le modalità previste dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).
Questo atto formale, previsto da una specifica normativa (D.L. n. 13/2023) mirata a ridurre i tempi dei processi, ha documentato la volontà delle parti di chiudere la controversia al di fuori delle aule di tribunale, aderendo a una delle cosiddette “tregue fiscali”.
La Decisione della Corte: L’Estinzione Processo Tributario
Preso atto della documentazione prodotta, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione processo tributario. La Corte ha rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco ufficiale dell’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione della lite, secondo le norme vigenti. Inoltre, non risultava alcun provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, in applicazione diretta della legge, il processo si è estinto. La Corte ha inoltre precisato che le spese legali del giudizio estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate, confermando un principio chiave in materia di definizione agevolata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su una precisa concatenazione di norme. La Legge n. 197/2022, all’art. 1, comma 198, stabilisce chiaramente che, in caso di definizione agevolata, il processo si estingue. La condizione è che non vi sia un diniego espresso entro un termine stabilito.
Il decreto sottolinea come l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dal D.L. n. 13/2023, funge da certificazione della regolarità della procedura di definizione. Questo meccanismo accelera notevolmente i tempi per la declaratoria di estinzione nei giudizi di legittimità, evitando ulteriori passaggi procedurali.
La Corte ha anche evidenziato che, nonostante l’estinzione, le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza (ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.), presumibilmente per contestare la sussistenza dei presupposti per l’estinzione stessa. Infine, la statuizione sulle spese legali non è una scelta discrezionale del giudice, ma un’applicazione diretta della norma speciale, che prevede la compensazione ex lege delle spese.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento ribadisce l’automatismo dell’estinzione processo tributario quando un contribuente aderisce con successo a una procedura di definizione agevolata. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Certezza e Rapidità: La procedura basata sugli elenchi dell’Agenzia delle Entrate offre un percorso chiaro e veloce per chiudere i contenziosi pendenti in Cassazione.
2. Gestione delle Spese: I contribuenti e l’amministrazione sanno in anticipo che, in caso di estinzione per questa via, ciascuna parte sopporterà i propri costi legali, senza rischio di condanna alle spese della controparte.
3. Deflazione del Contenzioso: La decisione supporta l’obiettivo del legislatore di ridurre il numero di processi pendenti, specialmente davanti alla Suprema Corte, alleggerendo il carico giudiziario e liberando risorse.
Come avviene l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata della lite?
L’estinzione avviene automaticamente una volta che l’Agenzia delle Entrate attesta la regolarità della definizione della controversia, ad esempio inserendo l’atto in un apposito elenco, e in assenza di un provvedimento di diniego.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come specificato dalla normativa di riferimento (art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022).
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti possono ancora fare qualcosa?
Sì, il provvedimento specifica che resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, per contestare i presupposti dell’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21814 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21814 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23183/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.DIST. Salerno n.906/02/2019 depositata il 05/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 22/07/2025