Estinzione Processo Tributario: Analisi del Decreto sul D.L. 119/2018
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle possibili conclusioni di una controversia tra contribuente e Amministrazione Finanziaria. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha chiarito un’importante applicazione di questo istituto, legata alle procedure di definizione agevolata, meglio note come “pace fiscale”. Analizziamo come l’inerzia delle parti dopo l’adesione a una sanatoria possa determinare la fine automatica del giudizio, con specifiche conseguenze sulle spese legali.
I Fatti del Caso
Una società cooperativa aveva impugnato un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, portando la controversia fino al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante lo svolgimento del processo, la società ha deciso di avvalersi della facoltà di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dall’art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018. A tal fine, ha depositato la documentazione necessaria per attestare la propria volontà di chiudere la controversia in via agevolata.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa sulla definizione agevolata (D.L. 119/2018) prevedeva un meccanismo specifico per i processi pendenti. Una volta presentata la domanda di definizione, il processo veniva sospeso. La legge stabiliva un termine ultimo, fissato al 31 dicembre 2020, entro il quale una delle parti avrebbe dovuto presentare un’istanza di trattazione per riattivare il giudizio. Questa istanza avrebbe avuto senso solo in caso di diniego della definizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria e successiva impugnazione di tale diniego.
Nel caso in esame, nessuna delle parti – né la società contribuente né l’Agenzia delle Entrate – ha depositato tale istanza entro la data prescritta. Di conseguenza, si è attivato l’effetto previsto dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha agito come un mero notaio della situazione processuale. I giudici hanno rilevato due elementi fattuali decisivi:
1. Adesione alla definizione agevolata: la parte contribuente ha formalmente manifestato l’intenzione di chiudere la lite avvalendosi della normativa speciale.
2. Mancata istanza di trattazione: nessuna delle parti ha richiesto la prosecuzione del giudizio entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020.
Sulla base di questi presupposti, la Corte ha applicato direttamente il comma 13 dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018. Tale norma sancisce che, in assenza di un’istanza di trattazione entro il termine indicato, il processo si estingue di diritto. La Corte ha inoltre specificato che un’eventuale richiesta di trattazione finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini della prosecuzione. L’estinzione, quindi, è una conseguenza automatica del decorso del tempo in assenza di un impulso di parte volto a continuare la disputa nel merito.
Per quanto riguarda le spese processuali, il decreto ha richiamato l’ultimo periodo dello stesso comma 13, il quale stabilisce che nel caso di estinzione del processo tributario per questa specifica causa, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico della parte soccombente, ma una semplice compensazione di fatto.
Conclusioni
La decisione offre un importante chiarimento pratico per i contribuenti e i professionisti che si avvalgono degli strumenti di definizione agevolata. L’adesione a una sanatoria non è solo un atto sostanziale per chiudere una pendenza fiscale, ma ha anche precise conseguenze procedurali. L’estinzione del processo tributario diventa automatica se le parti, dopo aver manifestato l’intenzione di accordarsi, non mostrano più interesse a proseguire la causa entro i termini stabiliti dalla legge. Questo meccanismo mira a deflazionare il contenzioso, evitando che i processi rimangano “congelati” a tempo indeterminato. Infine, la regola sulla ripartizione delle spese legali incentiva ulteriormente la chiusura tombale della controversia, evitando ulteriori strascichi economici tra le parti.
Cosa accade a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018?
Il processo viene sospeso. Se entro il termine del 31 dicembre 2020 nessuna delle parti deposita un’istanza per riprendere la trattazione del giudizio, il processo si estingue automaticamente per legge.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per mancata istanza di trattazione dopo la definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La legge prevede che non ci sia una condanna al pagamento delle spese della controparte, ma ciascuno sopporta i propri costi.
Era possibile per le parti proseguire il giudizio anche dopo l’adesione alla definizione agevolata?
Sì, ma solo presentando una formale istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Tale istanza avrebbe avuto lo scopo di proseguire il giudizio nel merito, ad esempio nel caso in cui la definizione non fosse andata a buon fine e il contribuente avesse impugnato il diniego.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15845 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 15845 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 13/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10184/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE RAGIONE_SOCIALE RIETI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – intimata – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.5575/04/2015 depositata il 26/10/2015 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate Dichiara estinto il processo
Roma, il 26/05/2025