Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29574 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29574 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
ORDINANZA
n. 2941/2018 R.G.
COGNOME.
Rep.
A.C. 8 luglio 2025
sul ricorso (iscritto al n. 2941/2018 R.G.) proposto da:
COGNOME NOME , nato a Catanzaro il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, unitamente all’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore:
‘ EMAIL ‘);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1510/2017, pubblicata il 6 giugno 2017;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell ‘ 8 luglio 2025, dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.- In punto di fatto e limitando l ‘ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che la vicenda trae origine da un accertamento operato, in punto di tributi diretti e IVA, per l ‘ anno di imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria accertava, a carico del contribuente COGNOME NOME, maggiori ricavi risultanti dall’applicazione degli studi di settore per €. 52.035,00 (euro cinquantaduemilatrentacinque/00), rispetto (euro centosessantamilasessantatre/00) e, quindi, con uno scostamento del
a quelli dichiarati in €. 160.063,00 32,50%.
Con sentenza n. 1384/2016, pubblicata il 29 marzo 2016, la CTP di Catanzaro rigettava il ricorso proposto dal contribuente, il quale proponeva appello lamentando l’erroneità della sentenza impugnata per asserita omessa pronuncia su questioni essenziali e dirimenti e omessa motivazione.
2.- Con la sentenza impugnata, la CTR della Calabria (Catanzaro) ha respinto l’appello, affermando che: « La Commissione riscontra, in linea con quanto accertato dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, che nel caso trattato il contribuente, che ne aveva l’onere, non ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di elementi che potessero contrastare l’accertamento operato dall’Ufficio sulla base degli studi di settore. L’Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, ha opportunamente precisato che la Suprema Corte (SS.UU. n. 26638 del 2009), ha chiarito che, in sede di contraddittorio, è onere del contribuente fornire la prova della sussistenza di condizioni che possano giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti ai quali possono essere applicati gli standards, o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di
tempo cui l’accertamento si riferisce. Inoltre, lo stesso Ufficio altrettanto correttamente ha evidenziato che, in sede di contraddittorio, il contribuente non aveva fornito sufficienti giustificazioni circa l’accertato scostamento, unicamente contestando l’indice di redditività minimo degli studi di settore “TG5OU” introdotto a seguito di revisione del precedente studio “SG71U” (passato da 1,16 a 1,34). Tra l’altro, esso contribuente non segnalava alcuna discordanza tra i dati esposti nell’invito notificato e nel prospetto ad esso allegato e quelli contenuti nella copia RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni in suo possesso, né eventuali errori nella compilazione dei quadri relativi ai dati contabili e ai dati extracontabili. Posto che, sia in sede di contraddittorio sia in corso di giudizio, il contribuente, che ne aveva l’onere, non ha fornito idonea controprova a dimostrazione della inapplicabilità degli standards al caso concreto, il primo giudice, riscontrando che, nell’accertamento operato dall’Ufficio con l’applicazione degli studi di settore, era stata correttamente applicata la normativa di riferimento, con particolare riguardo ai criteri relativi alla determinazione dell’ammontare dei ricavi e dei compensi, tenuto conto dell’attività esercitata, nel rilevare la congruità della giurisprudenza citata dall’Ufficio a proposito di inversione dell’onere della prova in materia di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, correttamente rigettava il ricorso introduttivo. ».
3.- Avverso la menzionata sentenza d ‘ appello, il contribuente COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
4.- L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto depositato in modalità telematica, in data 22 aprile 2025, il ricorrente COGNOME NOME ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragione dell a domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ) per il pagamento del debito residuo collegato all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con cui il medesimo
contribuente aveva altresì richiesto di poter adempiere il pagamento dell’importo dovuto, mediante diciotto rate con varie scadenze.
RAGIONE_SOCIALE, con documento NUMERO_DOCUMENTO03090202301073724180, ha comunicato l’accettazione della domanda di adesione del 22 giugno 2023, prot. NUMERO_DOCUMENTO2023062207566151 e l’ammontare da pagare nel consentito numero di diciotto ratei.
Il contribuente COGNOME NOME ha dimostrato di aver pagato tutte le rate previste dal piano, a far tempo dalla data del 31 ottobre 2023 fino a quella del 28 febbraio 2025.
La suddetta rinuncia risulta essere stata regolarmente comunicata all’amministrazione finanziaria controricorrente e alla Procura Generale presso questa Corte regolatrice.
Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, posto che con l’art. 12 -bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell’art. 1, l. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell’esito alla domanda dell’RAGIONE_SOCIALE e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Corte secondo cui « In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di
rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE su numero, ammontare RAGIONE_SOCIALE rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. » (Cass. civ., n. 24428 dell’11 settembre 2024 ).
2.- Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
3.- La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12 ottobre 2018).
P.Q.M.
La Corte d ichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 8 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME