Estinzione del processo tributario: l’effetto della ‘rottamazione quater’
L’adesione a una sanatoria fiscale può chiudere definitivamente una lite pendente con l’Agenzia delle Entrate? Un recente decreto della Corte di Cassazione offre una risposta chiara, illustrando come il perfezionamento della cosiddetta ‘rottamazione quater’ porti alla diretta estinzione del processo tributario. Questa decisione sottolinea l’importanza e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come via per risolvere i contenziosi fiscali.
I fatti del caso
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato una sentenza emessa da una Commissione Tributaria Regionale. Mentre il ricorso era pendente davanti alla Corte di Cassazione, la società ha scelto di avvalersi della ‘rottamazione quater’, una forma di definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022.
Successivamente, la società ha depositato in giudizio tutta la documentazione necessaria a dimostrare non solo l’adesione alla procedura, ma anche l’avvenuto pagamento degli importi dovuti, completando così l’iter della sanatoria. A fronte di questa nuova circostanza, si è posta la questione di quale dovesse essere la sorte del processo in corso.
La decisione della Corte sull’estinzione del processo tributario
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha accolto la richiesta della società e ha dichiarato l’estinzione dell’intero processo. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate nel ricorso originario, ma si è basata su un presupposto fondamentale: il venir meno della materia del contendere.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una precisa disposizione di legge. La Corte ha rilevato che il contribuente aveva fornito prova documentale del perfezionamento della definizione agevolata. La norma di riferimento, ovvero il comma 231 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, stabilisce esplicitamente che il completamento della ‘rottamazione’ comporta l’estinzione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.
Di conseguenza, se il debito fiscale che ha dato origine al contenzioso è legalmente estinto, non esiste più alcun motivo per cui il processo debba continuare. La ‘materia del contendere’ è cessata. Pertanto, la logica conseguenza giuridica è la dichiarazione di estinzione del processo. Il decreto, tuttavia, lascia aperta una porta procedurale, menzionando la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza secondo quanto previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Conclusioni: implicazioni pratiche
Questo provvedimento conferma un principio di grande rilevanza pratica per contribuenti e professionisti. L’adesione a una definizione agevolata non è solo uno strumento per ridurre il carico debitorio, ma anche una strategia efficace per chiudere le liti pendenti. Dimostrando di aver completato la procedura, il contribuente può ottenere la chiusura del giudizio, con un notevole risparmio di tempo, costi e incertezze legali. La chiave, come evidenziato dalla Corte, risiede nel fornire la prova completa del ‘perfezionamento’ della sanatoria, trasformando un’azione amministrativa in un atto risolutivo anche sul piano processuale.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla ‘rottamazione quater’?
Secondo il decreto, se il contribuente completa la procedura di rottamazione, pagando quanto dovuto e fornendo la relativa documentazione, il processo viene dichiarato estinto perché il debito fiscale che ne era oggetto cessa di esistere.
È sufficiente presentare la domanda di adesione alla sanatoria per ottenere l’estinzione del processo?
No, non è sufficiente. Il provvedimento chiarisce che l’estinzione del processo consegue al ‘perfezionamento’ della definizione agevolata, che deve essere provato in giudizio tramite il deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Una volta dichiarato estinto il processo, le parti hanno altre possibilità di azione in quella sede?
Sì, il decreto specifica che la dichiarazione di estinzione fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile, mantenendo aperta una specifica finestra procedurale.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22076 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22076 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
DECRETO
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME
sul ricorso iscritto al n. 24417/2022 R.G. proposto da: COGNOME e dall’avvocato COGNOME NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI PAVIA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 916/05/2022 depositata il 09/03/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater );
rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata;
che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti;
che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 16/07/2025