Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2995 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17410/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2739/2016 depositata il 10 maggio 2016
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del processo
Uditi per il ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la resistente l’AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4753/2014 del 20 maggio 2014, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano annullava il provvedimento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva irrogato al predetto contribuente le sanzioni amministrative previste dall’art 5, comma 2, D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 409 del 1990, in conseguenza dell’accertata violazione da parte del medesimo, con riferimento agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, RAGIONE_SOCIALE norme in materia di monitoraggio fiscale dettate dal predetto decreto.
La decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 2739/2016 del 10 maggio 2016 accoglieva l’appello spiegato dall’RAGIONE_SOCIALE, precisando in motivazione che doveva, per l’effetto, ritenersi «conferma (ta) la legittimità del provvedimento di irrogazione sanzioni relativo alle annualità dal 2003 al 2005, nei limiti indicati dall’Ufficio a sèguito del provvedimento di autotutela» emesso nelle more del giudizio, mediante il quale era stato ridotto l’importo dovuto dal contribuente da 34.814,25 a 20.888,55 euro.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, così rubricati:
1) ;
2) ;
3) ; 4) ; 5) .
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Per la trattazione del ricorso era stata fissata l’odierna pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c..
Anteriormente ad essa il COGNOME, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Alla rinuncia ha prestato adesione l’RAGIONE_SOCIALE, rassegnando conclusioni conformi a quelle formulate dal ricorrente.
Anche il P.M., nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378, comma 1, c.p.c., ha concluso nello stesso senso.
Deve farsi luogo all’invocata declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni all’uopo richieste dal codice di rito.
Invero, la rinuncia al ricorso è stata espressa dal COGNOME entro il termine stabilito dal primo comma dell’art. 390 c.p.c., con atto sottoscritto dai suoi difensori AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, a ciò autorizzati con procura speciale ad hoc .
Giova, al riguardo, rammentare che, in base a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo citato, la congiunta sottoscrizione dell’atto di rinuncia ad opera della parte e del suo avvocato non è necessaria ove il patrono risulti munito di mandato speciale a tale effetto, essendo in tal caso sufficiente la sua sola firma (cfr. Cass. n. 901/2015).
Poiché dall’attestazione di pagamento rilasciata dall’agente della riscossione, acquisita al processo, si evince la prova dell’avvenuta
integrale estinzione del carico tributario pendente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 17915/2021, Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 24083/2018).
Non v’è da statuire in ordine alle spese processuali, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE limitata a depositare un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede, e dovendo in ogni caso trovare applicazione, nella specie, la norma contenuta nell’art. 391, ultimo comma, c.p.c., a fronte dell’adesione della parte pubblica alla rinuncia ex adverso formulata.
Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione