Estinzione Processo Tributario: Quando il Silenzio delle Parti Chiude la Causa
L’estinzione processo tributario è un meccanismo procedurale che pone fine a una controversia fiscale senza una pronuncia nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inattività delle parti, nel contesto di specifiche normative agevolative, possa portare a questa conclusione. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La controversia vedeva contrapposti un contribuente e l’Amministrazione Finanziaria. Il caso era approdato in Corte di Cassazione a seguito di un ricorso contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Durante il giudizio di legittimità, è intervenuta una nuova normativa che permetteva la definizione agevolata delle liti pendenti. L’Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di questa possibilità, ha inserito la controversia in un apposito elenco, documentando così l’intenzione di risolvere la pendenza secondo le forme previste dalla legge. A seguito di tale inserimento, la legge prevedeva un termine entro il quale le parti avrebbero dovuto manifestare il loro interesse alla prosecuzione del giudizio presentando una specifica istanza di trattazione.
La Decisione della Corte sulla Estinzione Processo Tributario
La Corte di Cassazione ha preso atto della situazione procedurale e, constatando che nessuna delle parti aveva depositato un’istanza di trattazione entro i termini di legge, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione processo tributario. La Corte ha inoltre specificato che le spese processuali sostenute fino a quel momento sarebbero rimaste a carico di ciascuna parte che le aveva anticipate, senza alcuna condanna per la controparte.
Le Motivazioni della Declaratoria di Estinzione del Processo Tributario
La decisione della Corte si fonda su una precisa interpretazione della normativa speciale introdotta per ridurre il contenzioso. L’articolo 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022 stabilisce che, una volta che una controversia viene inserita negli elenchi per la definizione agevolata, il processo si estingue automaticamente se nessuna delle parti presenta un’istanza di trattazione entro il termine previsto. L’inattività delle parti viene interpretata dal legislatore come una mancanza di interesse alla prosecuzione della lite, giustificando così la sua chiusura d’ufficio.
I giudici hanno sottolineato che un’eventuale istanza mirata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata una valida richiesta di trattazione ai fini della prosecuzione del giudizio. La ratio della norma è infatti quella di deflazionare il contenzioso, estinguendo quelle cause in cui le parti, aderendo alla sanatoria, non hanno più interesse a una decisione nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale nelle procedure di definizione agevolata delle liti fiscali: la vigilanza e l’attivismo processuale sono cruciali. Per il contribuente, l’inclusione della propria causa negli elenchi di sanatoria non è un atto neutro. Se si desidera continuare il giudizio, è imperativo presentare un’istanza di trattazione entro i termini perentori stabiliti. In caso contrario, il silenzio equivale a un’accettazione tacita della chiusura del caso. La conseguenza principale dell’estinzione è che non ci sarà una sentenza sul diritto controverso, e le spese legali anticipate non verranno rimborsate dalla controparte. Questa pronuncia serve quindi come monito per le parti coinvolte in un contenzioso tributario: le finestre normative per la definizione agevolata richiedono un’attenta valutazione strategica e un’azione tempestiva per evitare esiti procedurali non desiderati.
Quando si verifica l’estinzione del processo in un giudizio di legittimità tributario secondo questo decreto?
L’estinzione si verifica quando la controversia è inclusa negli elenchi per la definizione agevolata e nessuna delle parti presenta una formale istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio entro il termine stabilito dalla legge.
Un’istanza finalizzata solo a far dichiarare l’estinzione è valida per proseguire il giudizio?
No, il decreto chiarisce che un’istanza presentata con il solo scopo di ottenere una declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida istanza di trattazione per continuare il processo nel merito.
A chi vengono addebitate le spese legali in caso di estinzione del processo come in questo caso?
Le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna al rimborso delle spese a carico della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20637 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20637 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14383/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME ;
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIA n. 10410/06/2021 depositata il 23/11/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datate 09/07/2025;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 14/07/2025