Estinzione Processo Tributario: Come la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui può concludersi un contenzioso tra contribuente e Fisco, senza arrivare a una sentenza di merito. Recentemente, un decreto della Corte di Cassazione ha ribadito come l’adesione a specifiche procedure di definizione agevolata previste dal legislatore porti automaticamente a questa conclusione. Analizziamo insieme il caso per comprendere il meccanismo e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Una società si trovava in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, giunto fino al giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione. Il contendere riguardava un atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria. Nelle more del giudizio, la società ha deciso di avvalersi delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 197 del 2022, che offriva la possibilità di definire in modo agevolato le liti pendenti.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza alla normativa, ha trasmesso un elenco dei contenziosi per i quali era stata presentata domanda di definizione. L’elenco, che includeva la controversia in questione, attestava la regolare definizione della lite, aprendo la strada all’estinzione del processo.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione non è entrata nel merito della pretesa fiscale originaria, ma si è limitata a constatare il verificarsi della causa di estinzione prevista dalla legge speciale.
La Corte ha specificato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituisce prova della regolare definizione. In assenza di un diniego formale da parte dell’amministrazione, il processo si estingue di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
Il fondamento giuridico della decisione risiede principalmente nell’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022. Questa norma stabilisce che i giudizi pendenti si estinguono nei casi in cui le controversie vengano definite secondo le modalità previste dalla stessa legge. L’inserimento nell’elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate, come previsto anche dal D.L. n. 13 del 2023, funge da atto ricognitivo che certifica l’avvenuta definizione.
La Corte ha inoltre chiarito due aspetti importanti:
1. Possibilità di prosecuzione: Le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti i presupposti per l’estinzione.
2. Regime delle spese: In caso di estinzione per questa causa, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è, quindi, una condanna alle spese a carico della parte soccombente, poiché non si giunge a una decisione sul merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per chiudere definitivamente i contenziosi fiscali. Per i contribuenti, aderire a queste procedure rappresenta non solo un’opportunità per ridurre il carico del debito fiscale, ma anche un modo per ottenere la certezza della chiusura di lunghi e costosi procedimenti giudiziari.
La decisione sottolinea l’automatismo dell’estinzione una volta perfezionata la procedura di definizione, semplificando l’iter processuale. La regola sulla compensazione delle spese legali, che rimangono a carico di chi le ha sostenute, è un ulteriore elemento da considerare nella valutazione di convenienza di tali strumenti deflattivi del contenzioso.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
Il processo si estingue. Secondo la normativa applicata nel caso di specie (L. 197/2022), se la controversia viene inclusa negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate che attestano la regolare definizione, il giudizio pendente viene dichiarato estinto d’ufficio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese legali del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese, in quanto non vi è una decisione sul merito che stabilisca una parte vincitrice e una soccombente.
È possibile contestare l’estinzione del processo una volta avviata la procedura?
Sì, la legge (art. 391, comma 3, cod. proc. civ.) prevede che le parti possano chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la sussistenza dei presupposti per l’estinzione, qualora ritengano che questa sia stata dichiarata erroneamente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17970 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17970 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 02/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23694/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME e dall’avvocato COGNOME
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 1831/05/2022 depositata il 04/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 11/06/2025