Estinzione del Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra contribuente e Fisco può concludersi. Invece di attendere una sentenza finale, il giudizio si chiude anticipatamente. Questo accade, ad esempio, quando le parti raggiungono un accordo, come nel caso delle definizioni agevolate previste dalla legge. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo meccanismo, illustrando come l’adesione a una sanatoria fiscale porti alla cessazione del contenzioso.
Il Contesto della Controversia
Il caso nasce da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, favorevole a due società. La controversia riguardava un atto impositivo emesso dall’ente fiscale. Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, le società contribuenti hanno aderito alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla Legge n. 197 del 2022.
L’Amministrazione Finanziaria, prendendo atto dell’avvenuta definizione della controversia, ha trasmesso alla Corte un elenco dei giudizi da considerarsi estinti, includendo quello in esame. Tale comunicazione, basata sulla normativa vigente, funge da prova dell’accordo raggiunto e avvia il procedimento per la chiusura formale del caso.
La Decisione della Corte: Dichiarata l’Estinzione del Processo Tributario
La Suprema Corte, ricevuta la documentazione che attestava la regolare definizione della lite, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione non entra nel merito della questione originaria (la legittimità dell’atto impositivo), ma si limita a certificare che il giudizio non ha più ragione di proseguire. La Corte ha inoltre stabilito che le spese processuali sostenute fino a quel momento restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dalla specifica normativa sulla definizione agevolata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni del decreto si fondano interamente sulla normativa speciale che regola la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, la Corte fa riferimento all’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022.
Questa norma stabilisce che l’inclusione di una controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria è prova sufficiente della sua regolare definizione. Di conseguenza, il processo si estingue automaticamente, a meno che una delle parti non si opponga. La Corte rileva che, nel caso di specie, non è stata manifestata alcuna volontà di proseguire il giudizio, né è stato comunicato un diniego alla definizione da parte dell’ufficio competente.
La legge prevede una salvaguardia: le parti possono chiedere la fissazione di un’udienza per discutere la questione, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile. Tuttavia, in assenza di tale richiesta, la dichiarazione di estinzione diventa l’esito naturale e obbligato del procedimento. La ripartizione delle spese legali, che rimangono a carico di chi le ha sostenute, è un’altra conseguenza diretta prevista dalla stessa legge, incentivando così le parti a chiudere il contenzioso senza ulteriori costi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questo decreto conferma la centralità e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata nel sistema tributario italiano. Per i contribuenti, rappresenta un’importante opportunità per chiudere contenziosi pendenti in modo rapido e con costi certi, evitando le incertezze e le lungaggini di un giudizio che può arrivare fino in Cassazione.
Dal punto di vista procedurale, il provvedimento chiarisce che la semplice inclusione della lite negli elenchi dell’Amministrazione Finanziaria è un atto con valore probatorio decisivo ai fini dell’estinzione. Questo semplifica notevolmente l’iter, affidando alla Corte un ruolo di mera presa d’atto. La decisione sottolinea come la volontà del legislatore sia quella di deflazionare il contenzioso tributario, offrendo una via d’uscita extragiudiziale che, una volta perfezionata, produce effetti automatici sul processo in corso.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando la controversia viene inclusa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate che attesta la regolare definizione della lite secondo le norme vigenti (in questo caso, la Legge n. 197 del 2022), e non vi è un diniego formale da parte dell’ufficio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per accordo?
Secondo la normativa applicata nel decreto (art. 1, comma 198, L. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, sopporta i propri costi legali.
Le parti possono opporsi alla dichiarazione di estinzione del processo?
Sì, la legge (art. 391 cod. proc. civ.) prevede una clausola di salvaguardia che consente alle parti di chiedere la fissazione di un’udienza per discutere l’estinzione, qualora ritengano che non ne sussistano i presupposti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21907 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21907 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 326/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese da ll’avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2023/15/2021 depositata il 04/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 21/07/2025
La Presidente Titolare