Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1451/2016 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 2402/2015 depositata il 03/06/2015.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In relazione ad attività di controllo della posizione fiscale di COGNOME NOME , esercente l’attività di tassista in Milano, per i periodi d’imposta 2007 e 2008, l’Ufficio le inviava un questionario; indi, sulla base della documentazione da questa prodotta, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, procedeva a ricostruzione analitico-induttiva dei redditi dichiarati, accertando, giusta avvisi n. NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2007 e n. NUMERO_DOCUMENTO per l’a.i. 2008, un maggior reddito d’impresa.
Con separati ricorsi, la contribuente adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, previa riunione dei medesimi, con sentenza n. 1885/24/2014, depositata in data 21 febbraio 2014, li accoglieva in parte.
La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
quanto a ‘eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per mancata sottoscrizione del Direttore Provinciale e per mancata allegazione della delega dalla quale risulti il potere sostitutivo del sottoscrittore’ ,
–‘è sufficiente che il sottoscrittore sia il capo dell’ufficio o un ‘impiegato della carriera direttiva’ da questi delegato . Nella fattispecie con atto dispositivo n. 2011/60, già prodotto dall’Ufficio in primo grado, il Direttore Provinciale ha conferito delega di firma alla AVV_NOTAIO‘ ;
-quanto a ‘omessa motivazione in relazione alla nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione degli atti citati dall’Ufficio come fonte giustificatrice dell’accertamento ‘ ,
–‘nella fattispecie non si tratta di ‘motivazione per relationem’, atteso che trattasi di semplice richiamo alle fonti di riferimento mentre la ricostruzione analitico -induttiva dei ricavi è stata effettuata sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente . Ufficio non ha utilizzato ‘standards’ presuntivi ma ha effettuato un accertamento sulla base della documentazione prodotta dalla stessa contribuente ‘ ;
quanto a ‘violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/73’ ,
–‘la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa . Nella specie, i giudici di primo grado hanno chiaramente evidenziato che la modalità di accertamento adottata dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato risultava fondata su dati desunti proprio dalle scritture aziendali. Infatti l’Ufficio ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi dapprima individuando i km. percorsi mediante l’analisi RAGIONE_SOCIALE schede-carburante prodotte dalla parte e confrontate con i dati indicati nelle fatture di manutenzione periodica dell’auto. Da tale esame è emersa la percorrenza chilometrica annua per il 2007 e per il 2008. Sulla base dei dati individuati nello studio di settore, l’Ufficio ha calcolato la percentuale RAGIONE_SOCIALE corse feriali rispetto a quelle festive e notturne . La contribuente ha dichiarato per il 2007 un reddito annuo di euro 7.802,00 e per il 2008 di euro 2.147,00 adducendo la precarietà dello stato di salute ; tuttavia, in evidente contraddizione, giustifica l’elevata percorrenza chilometrica precisando di utilizzare l’auto di servizio anche per soddisfare esigenze personali ‘.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con sette motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
All’odierna pubblica udienza, il Sost. Proc. Gen. in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed il difensore della contribuente concludono per l’estinzione del giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 alla nullità dell’avviso di accertamento impugnato in primo grado stante la mancata sottoscrizione del Direttore Provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE‘.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 la mancata allegazione, agli avvisi di accertamento, di tutti gli atti (elaborati, studi, ricerche, ecc.) citati ed intesi dall’Ufficio come fonti di riferimento giustificative dell’attività accertatrice’.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, attesa la mancata indicazione negli avvisi di accertamento RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali l’Ufficio ha integralmente disatteso le risposte al questionario inviato alla contribuente’.
Con il quarto motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 212, dell’art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 10 l. n. 146/1998 alla nullità e/o annullabilità degli avvisi di accertamento attesa la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE valutazioni operate dall’Ufficio in merito alle ragioni – di fatto e di diritto – che lo hanno indotto a disattendere le risultanze degli studi di settore, ai fini della ricostruzione del maggior imponibile contestato’.
Con il quinto motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29.09.1973, n. 600 la mancata sussistenza di presunzioni assistite dai
requisiti di gravità, precisione e concordanza che hanno legittimato gli atti impositivi’.
Con il sesto motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in combinato disposto con l’art. 2729 c.c., attesa la mancata sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che legittimano gli avvisi di accertamento’.
Con il settimo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in combinato disposto con l’art. 2729 c.c.l’omessa valutazione nel merito della ricostruzione analiticoinduttiva dei ricavi’.
A fronte dei superiori motivi, il difensore della contribuente consta aver depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere datata 11 ottobre 2023, rappresentando che la contribuente ha aderito alla ‘definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti’ ex d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l.n. 136 del 2018 ed ha saldato il debito mediante l’integrale pagamento del dovuto e producendo l’istanza di definizione agevolata, la prova del pagamento e l’estratto di ruolo al 10 ottobre 2023.
Considerato, dunque, che la contribuente comprova l’integrale pagamento del dovuto e rilevato, ad ogni modo, esser decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Roma, lì 7 novembre 2023.