Estinzione processo tributario: come la definizione agevolata chiude i contenziosi
L’adesione alle procedure di sanatoria fiscale, note come definizione agevolata, rappresenta uno strumento cruciale per i contribuenti che intendono risolvere le pendenze con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito le conseguenze dirette di tale adesione sul contenzioso in corso, portando alla declaratoria di estinzione del processo tributario. Questo provvedimento chiarisce l’iter procedurale e gli effetti automatici previsti dalla normativa.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, favorevole a una società operante nel settore energetico. Il contenzioso, giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, riguardava un atto impositivo emesso dall’Agenzia.
Mentre il giudizio era pendente, la società contribuente ha approfittato della possibilità offerta dalla Legge n. 197/2022, presentando domanda di definizione agevolata della lite. La società ha provveduto a depositare la copia della domanda e ha effettuato il versamento degli importi dovuti, come richiesto dalla normativa.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione depositata, ha applicato direttamente le disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge n. 197/2022. I giudici hanno constatato che la società aveva adempiuto agli oneri previsti dalla procedura di sanatoria e che, d’altra parte, l’Agenzia delle Dogane non aveva depositato alcun atto di diniego alla definizione agevolata entro i termini stabiliti.
Di conseguenza, in applicazione del comma 198 del citato articolo, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. La norma, infatti, prevede che in questi casi il giudizio si estingua automaticamente, salvo la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali aspetti residui.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una precisa applicazione della legge speciale. La Corte ha verificato la sussistenza di due condizioni fondamentali previste dalla L. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio:
1. L’adesione del contribuente: La società ha presentato la domanda di definizione e ha versato le somme dovute, documentando il tutto in giudizio.
2. La mancata opposizione dell’Amministrazione: L’Agenzia delle Dogane non ha manifestato il proprio dissenso attraverso il deposito di un atto di diniego.
L’assenza del diniego è un elemento chiave, in quanto il legislatore ha previsto che il silenzio dell’amministrazione finanziaria, a fronte di una corretta adesione del contribuente, perfezioni la procedura di sanatoria. L’effetto automatico previsto dalla legge è, appunto, l’estinzione del processo. La Corte ha inoltre precisato che, come stabilito dall’ultimo periodo del comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di ripetizione.
Le Conclusioni
Questo decreto conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. La decisione sottolinea come, una volta rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, l’estinzione del processo diventi un esito quasi automatico, non lasciando spazio a ulteriori valutazioni di merito sulla pretesa impositiva originaria. Per i contribuenti, ciò rappresenta una via certa per chiudere le liti pendenti, mentre per il sistema giudiziario si traduce in una riduzione dei carichi di lavoro. Resta fondamentale per le parti documentare correttamente ogni passaggio della procedura per assicurarsi il beneficio dell’estinzione del giudizio.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Se il contribuente presenta domanda di definizione agevolata, paga gli importi dovuti e l’amministrazione finanziaria non deposita un atto di diniego, il processo si estingue automaticamente come previsto dalla legge.
È necessario un provvedimento del giudice per dichiarare l’estinzione?
Sì, il giudice, una volta verificate le condizioni previste dalla normativa (domanda, pagamento e assenza di diniego), emette un provvedimento, come il decreto in esame, con cui dichiara formalmente l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata nel caso di specie (L. n. 197/2022, art. 1, comma 198), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la parte soccombente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15829 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 15829 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 13/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1526/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.269/01/2022 depositata il 05/09/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Così deciso in Roma, il 28/05/2025