Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario a seguito di una sanatoria fiscale rappresenta una delle vie più efficaci per porre fine a lunghe e complesse controversie con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i meccanismi procedurali di questa soluzione, offrendo spunti importanti per contribuenti e professionisti. Il caso analizzato riguarda una società di scommesse online che, pendente un ricorso in Cassazione, ha scelto di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022, portando alla chiusura definitiva del contenzioso.
I Fatti del Caso: Dalla Controversia al Ricorso
La vicenda ha origine da un contenzioso tra una società internazionale di scommesse e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dopo una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la società aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione per contestare l’atto impositivo.
Mentre il giudizio era in corso, è intervenuta la Legge n. 197/2022, che ha introdotto una nuova opportunità di definizione agevolata delle liti pendenti, una sorta di “pace fiscale” per chiudere i conti con l’erario a condizioni vantaggiose.
La Scelta della Sanatoria e l’Estinzione del Processo Tributario
Cogliendo l’opportunità offerta dalla nuova normativa, la società ricorrente ha presentato la domanda di definizione agevolata e ha provveduto al versamento degli importi dovuti, come richiesto dalla legge. Successivamente, ha depositato la documentazione presso la cancelleria della Corte di Cassazione, a dimostrazione del completamento della procedura.
Questo atto ha innescato il meccanismo previsto dall’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022. Tale norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione e in assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il processo si estingue. Di conseguenza, il giudizio di merito non ha più ragione di proseguire.
Le Motivazioni del Decreto
La Corte di Cassazione, con un decreto presidenziale, ha preso atto della situazione e ha agito in conformità con la legge. Le motivazioni del provvedimento sono lineari e si basano su una semplice constatazione fattuale e giuridica:
1. Adesione alla Norma: La società ha seguito scrupolosamente l’iter previsto dalla legge (art. 1, commi 186 e 197), presentando la domanda e pagando le somme richieste.
2. Mancanza di Diniego: L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha depositato alcun atto di diniego della definizione agevolata, come previsto dal comma 200 dello stesso articolo. Questo silenzio-assenso è cruciale per il perfezionamento della procedura.
3. Applicazione della Legge: Di fronte a questi presupposti, la Corte non ha potuto fare altro che applicare il comma 198, dichiarando formalmente l’estinzione del processo tributario.
Un aspetto importante riguarda le spese processuali. La norma citata stabilisce che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è, quindi, una condanna al pagamento delle spese legali a carico di una delle parti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo decreto conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta una via d’uscita certa e rapida da liti che potrebbero protrarsi per anni, con costi e incertezze significative. La decisione sottolinea che, una volta rispettati i requisiti formali (domanda e pagamento) e in assenza di un’opposizione esplicita dell’Agenzia, l’estinzione del giudizio è un effetto quasi automatico. Inoltre, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente le parti a trovare una soluzione transattiva, evitando ulteriori oneri economici.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando il contribuente presenta la domanda di adesione, versa gli importi dovuti (o la prima rata) e l’Amministrazione Finanziaria non notifica un provvedimento di diniego. Il giudice, presa visione della documentazione, dichiara estinto il processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la norma applicata nel decreto (art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per una delle parti.
È possibile proseguire il giudizio dopo aver aderito alla definizione agevolata?
Generalmente no, perché la definizione agevolata ha proprio lo scopo di chiudere la lite. Tuttavia, la legge prevede una clausola di salvaguardia (richiamando l’art. 391 cod. proc. civ.) che consente alle parti di chiedere la fissazione di un’udienza in casi specifici, ad esempio se sorgono contestazioni sul perfezionamento della definizione stessa.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17251 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17251 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 26/06/2025
DECRETO
ll’avvocato NOME COGNOME
sul ricorso iscritto al n. 21081/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da NOME
Contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DEI RAGIONE_SOCIALE IL LAZIO – SEDE ROMA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 714/02/2022 depositata il 17/02/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/06/2025