Estinzione del Processo Tributario: L’Effetto della Definizione Agevolata
L’estinzione processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una lite tra contribuente e Fisco può concludersi. Invece di una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione, il procedimento si interrompe. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’adesione a una sanatoria fiscale, o definizione agevolata, possa portare a questo esito, chiudendo definitivamente una controversia pendente.
Analizziamo il caso di una società operante nel settore del gioco che, giunta al terzo grado di giudizio, ha sfruttato gli strumenti normativi per porre fine alla lite con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
I Fatti del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda ha origine da un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di una nota società di scommesse. La società ha impugnato l’atto, dando inizio a un contenzioso tributario. Dopo le decisioni nei primi gradi di giudizio, la questione è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione.
È proprio durante la pendenza del ricorso in Cassazione che interviene un elemento nuovo e decisivo: l’introduzione di una normativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti (Legge n. 197/2022), comunemente nota come ‘pace fiscale’.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
Cogliendo l’opportunità offerta dal legislatore, la società ricorrente ha presentato domanda per avvalersi della definizione agevolata. Come richiesto dalla normativa, ha provveduto a depositare la documentazione che attestava sia la presentazione della domanda di definizione sia l’avvenuto versamento degli importi dovuti (o della prima rata).
Questo passaggio è fondamentale: l’adesione alla sanatoria non è una semplice dichiarazione di intenti, ma un atto formale che, se perfezionato, produce effetti diretti sul processo in corso.
Il ruolo della normativa sull’estinzione processo tributario
La legge n. 197/2022 ha delineato una procedura chiara. Il comma 198 dell’articolo 1 stabilisce che, una volta che il contribuente ha pagato e non vi è un diniego formale da parte dell’Agenzia, il processo si estingue. L’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’ente impositore ha, quindi, consolidato gli effetti della definizione agevolata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, non entra nel merito della questione tributaria originaria. Il suo ruolo è quello di prendere atto della situazione procedurale venutasi a creare. La motivazione del provvedimento è, infatti, lineare e si basa su una semplice constatazione:
1. Adesione alla Sanatoria: La Corte ha verificato che la parte ricorrente ha correttamente aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022.
2. Pagamento Effettuato: È stato depositato l’attestato di pagamento degli importi richiesti dalla procedura, come previsto dal comma 197.
3. Mancato Diniego: L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha depositato alcun atto di diniego alla definizione, come previsto dal comma 200.
Di conseguenza, in applicazione diretta del comma 198 della medesima legge, il processo deve essere dichiarato estinto. La norma prevede anche una specifica regola per le spese legali: in caso di estinzione per sanatoria, queste restano a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, ciascuna parte paga i propri avvocati, senza condanne alle spese.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
La decisione della Cassazione offre spunti di riflessione importanti. Innanzitutto, conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per ridurre il contenzioso tributario, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado. Per i contribuenti, rappresenta una via per chiudere in modo certo e definitivo una lite, spesso con un notevole risparmio rispetto a quanto inizialmente richiesto dal Fisco.
In secondo luogo, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva l’adesione a queste procedure, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna al pagamento delle spese della controparte. Questo decreto, pur essendo di natura puramente procedurale, dimostra come la legislazione speciale possa prevalere sull’ordinario corso della giustizia, fornendo una soluzione pragmatica a una controversia legale.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Se il contribuente presenta la domanda di definizione, effettua il pagamento richiesto e l’amministrazione finanziaria non comunica un diniego, il processo pendente viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa applicata in questo caso (L. n. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute. Non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, poiché il processo si chiude senza un vincitore o un vinto.
L’estinzione del processo è automatica dopo aver pagato la sanatoria?
L’estinzione non è automatica ma viene dichiarata dal giudice. Tuttavia, se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge (domanda, pagamento e assenza di diniego da parte dell’ente), il giudice non può che prenderne atto e dichiarare estinto il processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18755 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18755 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23086/2021 R.G. proposto da:
CODICE_FISCALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1048/02/2021 depositata il 18/02/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 08/07/2025