Estinzione del Processo Tributario: Analisi di una Rinuncia al Ricorso
L’estinzione del processo tributario è un meccanismo che porta alla conclusione di una controversia fiscale prima che si arrivi a una sentenza finale nel merito. Una delle cause più comuni è la rinuncia al ricorso da parte di chi lo ha promosso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come funziona questo istituto, con importanti implicazioni sulle spese di giudizio e sulle sanzioni accessorie.
La Vicenda: Dall’Accertamento Fiscale alla Cassazione
Il caso ha origine da un avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione Finanziaria a un’associazione sportiva dilettantistica. L’ente impositore contestava la mancanza dei requisiti necessari per beneficiare di un regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. L’associazione ha impugnato l’atto e ha ottenuto ragione sia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sia, in appello, presso la Corte di Giustizia di Secondo Grado.
Non arrendendosi, l’Amministrazione Finanziaria ha deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per cassazione.
Il Colpo di Scena: La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Processo Tributario
Quando la causa era ormai pendente dinanzi alla Suprema Corte, è avvenuto un fatto decisivo: l’Amministrazione Finanziaria ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tale atto, fondamentale per l’estinzione del processo tributario, è stato regolarmente notificato e accettato dall’associazione sportiva.
La rinuncia, disciplinata dall’art. 390 del codice di procedura civile, è un atto unilaterale con cui la parte ricorrente manifesta la volontà di non proseguire nell’azione legale. Quando questa viene accettata dalla controparte, l’effetto è la chiusura definitiva del contenzioso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, presa visione della rinuncia e della relativa accettazione, non ha potuto fare altro che dichiarare estinto il processo. Questa decisione si fonda su precise valutazioni procedurali.
Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che nulla era dovuto. La motivazione risiede nel fatto che l’associazione, pur essendo la parte vittoriosa nei precedenti gradi, nel giudizio di Cassazione era rimasta ‘intimata’, ovvero non aveva svolto alcuna attività difensiva (come depositare un controricorso). Di conseguenza, non avendo sostenuto costi per difendersi in quella sede, non le è stata liquidata alcuna somma.
Un altro punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 prevede che la parte che ha perso un’impugnazione debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. La Corte, richiamando un suo precedente orientamento (Cass. n. 25485/2018), ha specificato che questa norma non si applica nei casi di estinzione del processo. La logica è che la norma ha natura sanzionatoria e presuppone una valutazione negativa nel merito del ricorso, cosa che non avviene quando il processo si chiude per rinuncia.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza analizzata ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione, comporta l’immediata estinzione del processo tributario. Questa chiusura anticipata del giudizio impedisce una decisione sul merito della controversia e produce due effetti pratici rilevanti: primo, non vi è luogo a provvedere sulle spese se la controparte non si è difesa attivamente; secondo, viene esclusa l’applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato, poiché manca una pronuncia di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciarvi?
Se la parte ricorrente deposita un atto di rinuncia e la controparte lo accetta, il processo viene dichiarato estinto, concludendo così la controversia senza una decisione nel merito.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali?
In base a questa ordinanza, se la parte contro cui è stato fatto ricorso (l’intimata) non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio, non le vengono liquidate le spese legali.
Se un ricorso viene ritirato, si deve pagare comunque la sanzione del ‘doppio contributo unificato’?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità della norma che prevede il raddoppio del contributo unificato, in quanto tale sanzione è legata a una pronuncia di rigetto o inammissibilità del ricorso, non a una sua estinzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23952 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5616/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore protempore , domiciliata ope legis in RmaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
(C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata – avverso la sentenza n. 3844/08/2022 emessa dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia, depositata in data 11.10.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso
proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per il periodo d’imposta 2012, a seguito di verifica dalla quale emergeva l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime agevolato stabilito dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Avverso la predetta sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’associazione contribuente è rimasta intimata.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che:
Preliminarmente va rilevato che l’Ufficio ricorrente, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegato atto di accettazione, notificato alla controparte il 25.3.2024.
A seguito della rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese , non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass n. 25485 del 2018).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 12/07/2024