Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24450 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23609/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOMESBBLCN56A47H501Z)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
nonchè contro
REGIONE LAZIO
-intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 804/2021 depositata il 11/02/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a due motivi;
resistono con controricorso, integrato da successiva memoria, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione, con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso;
la Regione Lazio è rimasta intimata;
il ricorrente ha depositato memoria nella quale rappresentava di aver definito la lite con la rottamazione quater; l’Avvocato del contribuente rinunciava al ricorso, con richiesta di estinzione; il ricorrente depositava, anche, copia delle quietanze dei pagamenti effettuati e le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate – riscossione;
con ordinanza interlocutoria del 17 settembre 2024 la controversia è stata rimessa alla pubblica udienza;
la Procura generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, di estinzione del processo.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; le spese del giudizio vanno interamente
compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
…
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione; spese compensate
Così deciso in Roma, il 25/02/2025.