Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 545 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5530/2016 R.G. proposto da
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio degli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME dai quali è rappresentato e difeso unitamente all’avv. COGNOME Alessandro
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3383/35/15 depositata il 28 luglio 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento parziale ex art.
41 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973 con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata ai fini dell’IRPEF in relazione all’anno 2003, recuperando a tassazione la plusvalenza asseritamente realizzata dal contribuente a sèguito della cessione a titolo oneroso di terreni siti nel Comune di Partinico a lui pervenuti per donazione della madre; terreni aventi in origine destinazione agricola, ma successivamente classificati come edificabili.
Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale, con sentenza n. 3383/35/15 del 28 luglio 2015, accogliendo per quanto di ragione l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, dichiarava «dovuta l’imposta calcolata sulla base della plusvalenza determinata dal costo storico del terreno, onerando l’Ufficio della riquantificazione del tributo e delle relative sanzioni» .
Contro questa sentenza l’NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, così rubricati:
(1)violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 346 c.p.c., dell’art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600 de 1973, dell’art. 2909 c.c.; nullità della sentenza per inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.);
(2)violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 9 del D. Lgs. n. 546 del 1992; nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.);
(3)violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000; nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (art.
360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.).
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale, con atto sottoscritto da lui personalmente e dai suoi difensori e notificato in data 27 novembre 2024 all’Avvocatura Generale dello Stato, che nel presente giudizio rappresenta e difende «ope legis» l’Agenzia delle Entrate, l’Enia ha rinunciato al ricorso, rendendo noto di aver aderito, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, alla procedura di delle cartelle di pagamento relative all’avviso di accertamento impugnato.
Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo.
Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Corte dall’art. 391, comma 2, c.p.c. (a mente del quale il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione condannare la parte che vi ha dato causa alle spese), avuto riguardo alle motivazioni poste a base dell’operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020).
Non deve essere resa nei riguardi del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e compensa interamente fra le parti le relative spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione