Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17999 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/05/2025
RINUNCIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 471/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE(codice fiscale CODICE_FISCALE, già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore – quale società incorporante della RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE Numero sezionale 3370/2025 Numero di raccolta generale 17999/2025 Data pubblicazione 02/07/2025
NONCHÉ
il COMUNE DI LUSIANA CONCO (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco pro tempore – istituito con Legge Regionale del Veneto n. 11 del 18 febbraio 2019, derivante dalla fusione dei comuni di Lusiana e di Conco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal segretario comunale, dr. NOME COGNOME in data 7 febbraio 2019 ed autorizzato a tal fine con la delibera di Giunta comunale del Comune di Conco del 6 febbraio 2019 n. 13, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE D810 T).
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 1020/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 26 settembre 2018, notificata il 18 ottobre 2019.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia erano gli avvisi di accertamento indicati in atti, con cui il Comune di Conco aveva contestato alla RAGIONE_SOCIALE il mancato versamento dell’ICI relativa agli anni di imposta 2009/2011 in relazione al serbatoio idrico, censito in categoria catastale D/1 ed in possesso della ricorrente (società partecipata da tutti Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale) per la gestione dell’impianto, delle reti e del servizio idrico integrato; la contestazione riguardava la suddetta classificazione catastale
ed il mancato riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 504/1992; Numero sezionale 3370/2025 Numero di raccolta generale 17999/2025 Data pubblicazione 02/07/2025
con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 914/2015 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, la quale aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della società;
con ricorso notificato alle suindicate controparti, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione;
4 . il Comune di Conco e l’Agenzia delle Entrate resistevano con controricorsi rispettivamente notificati l’11 febbraio 2019 ed il 23 gennaio 2019;
con nota, depositata sia dalla ricorrente in data 25 settembre 2024, sia dal Comune in data 24 aprile 2024, la contribuente ha espressamente rinunciato al ricorso;
6 . tale rinuncia è stata accetta dal Comune e dall’Agenzia delle Entrate, con debita sottoscrizione delle parti e dei difensori;
RITENUTO CHE:
alla luce di quanto precede, il giudizio vada dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.;
le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate come da richiesta;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura
Numero registro generale 471/2019
Numero sezionale 3370/2025
Numero di raccolta generale 17999/2025
eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). Data pubblicazione 02/07/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo. Spese di giudizio a carico della parte cha le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME