Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17999 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.-
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 13/05/2025
RINUNCIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 471/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE -(codice fiscale CODICE_FISCALE), già RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore – quale società incorporante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE) Numero sezionale 3370/2025 Numero di raccolta generale 17999/2025 Data pubblicazione 02/07/2025
NONCHÉ
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore – istituito con Legge Regionale del Veneto n. 11 del 18 febbraio 2019, derivante dalla fusione dei comuni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal segretario comunale, dr. AVV_NOTAIO COGNOME, in data 7 febbraio 2019 ed autorizzato a tal fine con la delibera di Giunta comunale del Comune di RAGIONE_SOCIALE del 6 febbraio 2019 n. 13, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE D810 T).
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 1020/3/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 26 settembre 2018, notificata il 18 ottobre 2019.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia erano gli avvisi di accertamento indicati in atti, con cui il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla RAGIONE_SOCIALE il mancato versamento dell’ICI relativa agli anni di imposta 2009/2011 in relazione al serbatoio idrico, censito in categoria catastale D/1 ed in possesso della ricorrente (società partecipata da tutti Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale) per la gestione dell’impianto, RAGIONE_SOCIALE reti e del servizio idrico integrato; la contestazione riguardava la suddetta classificazione catastale
ed il mancato riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 504/1992; Numero sezionale 3370/2025 Numero di raccolta generale 17999/2025 Data pubblicazione 02/07/2025
con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 914/2015 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, la quale aveva, a sua volta, rigettato il ricorso della società;
con ricorso notificato alle suindicate controparti, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione;
4 . il Comune di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorsi rispettivamente notificati l’11 febbraio 2019 ed il 23 gennaio 2019;
con nota, depositata sia dalla ricorrente in data 25 settembre 2024, sia dal Comune in data 24 aprile 2024, la contribuente ha espressamente rinunciato al ricorso;
6 . tale rinuncia è stata accetta dal Comune e dall’RAGIONE_SOCIALE, con debita sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parti e dei difensori;
RITENUTO CHE:
alla luce di quanto precede, il giudizio vada dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.;
le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate come da richiesta;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura
Numero registro generale 471/2019
Numero sezionale 3370/2025
Numero di raccolta generale 17999/2025
eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). Data pubblicazione 02/07/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo. Spese di giudizio a carico della parte cha le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME