Definizione Agevolata e Estinzione Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’adesione alle procedure di definizione agevolata, comunemente note come ‘sanatorie’ o ‘tregue fiscali’, rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il contenzioso tributario. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questa scelta porti all’estinzione del processo tributario, chiudendo definitivamente una lite tra una società e l’Amministrazione Finanziaria. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda vedeva contrapposte una società operante nel settore dei giochi, con sede a Malta, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La società aveva impugnato un atto impositivo, e la controversia era giunta fino all’ultimo grado di giudizio, dinanzi alla Corte di Cassazione.
Pendente il ricorso, la società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto una nuova definizione agevolata per le liti fiscali. Di conseguenza, ha presentato la domanda di definizione e ha provveduto al versamento degli importi dovuti, come richiesto dalla normativa.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione depositata dalla società ricorrente, ha dichiarato estinto il processo. La decisione non è entrata nel merito della questione fiscale, ma si è limitata a prendere atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata, che per legge comporta la cessazione della materia del contendere.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
Il decreto si fonda sull’applicazione diretta e puntuale delle disposizioni contenute nella Legge n. 197/2022. I punti cardine della motivazione sono i seguenti:
* Adesione alla Procedura: La Corte ha verificato che la società avesse correttamente depositato la copia della domanda di definizione e la prova del versamento delle somme dovute (o della prima rata), come prescritto dal comma 197 dell’art. 1 della legge.
* Assenza di Diniego: Un elemento cruciale è stata la constatazione che l’Amministrazione Finanziaria non avesse depositato un provvedimento di diniego alla definizione agevolata, come previsto dal comma 200 dello stesso articolo. Il silenzio dell’Agenzia, in questo contesto, equivale a un’accettazione della procedura.
* Automatismo dell’Estinzione: Di conseguenza, si è applicato il comma 198, che stabilisce in modo inequivocabile che, in tali circostanze, ‘il processo si è estinto’. L’estinzione è quindi un effetto automatico previsto dalla legge, che il giudice si limita a dichiarare.
* Regime delle Spese: In linea con quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 198, il decreto ha stabilito che le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Questa regola speciale deroga al principio generale della soccombenza, incentivando l’adesione alla definizione agevolata senza il timore di una condanna alle spese.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma la chiara volontà del legislatore di favorire la risoluzione delle liti fiscali attraverso strumenti deflattivi. Per i contribuenti, la definizione agevolata si rivela un’opzione strategica per chiudere contenziosi lunghi e onerosi con certezza dei costi e senza il rischio di sentenze sfavorevoli. La pronuncia della Cassazione ribadisce che, una volta rispettati i requisiti formali (domanda e pagamento) e in assenza di un esplicito rifiuto da parte dell’Amministrazione, l’estinzione del processo tributario è una conseguenza diretta e inevitabile. La gestione delle spese legali, che rimangono a carico di chi le ha sostenute, è un ulteriore elemento che rende questa procedura vantaggiosa, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna accessoria.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022?
Secondo il decreto, se il contribuente presenta la domanda di definizione, versa gli importi dovuti e l’amministrazione finanziaria non deposita un formale atto di diniego, il processo pendente viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
La legge (art. 1, comma 198, L. n. 197/2022) stabilisce che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese per la controparte.
L’Amministrazione Finanziaria può opporsi alla definizione agevolata?
Sì, la legge prevede che l’Amministrazione possa depositare un diniego alla definizione. Tuttavia, come dimostra il caso in esame, in assenza di tale diniego, la procedura si perfeziona e il processo si estingue.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17248 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17248 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 26/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 28276/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME NOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
nonché contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA – SEDE NAPOLI rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4180/14/2022 depositata il 17/05/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 09/06/2025
La Presidente Titolare COGNOMENOME