Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta la chiusura definitiva di una controversia tra contribuente e Fisco. Una delle modalità più recenti per raggiungere questo obiettivo è la cosiddetta ‘definizione agevolata’, introdotta per deflazionare il contenzioso. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce l’applicazione pratica di questa procedura, mostrando come la semplice adesione e il silenzio dell’amministrazione possano porre fine a un lungo iter giudiziario.
I Fatti del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda trae origine da un contenzioso tra una società operante a livello internazionale e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dopo una sentenza sfavorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la società aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, portando la disputa al massimo grado di giudizio.
La Svolta: La Domanda di Definizione Agevolata
In pendenza del giudizio di Cassazione, la società ricorrente ha colto l’opportunità offerta dalla Legge n. 197/2022, che ha introdotto una nuova forma di definizione agevolata delle liti pendenti. La società ha quindi presentato la relativa domanda e ha provveduto al versamento degli importi dovuti, depositando la documentazione che attestava il compimento di tali atti.
Il Ruolo del Silenzio dell’Amministrazione
Un elemento cruciale della procedura è il comportamento dell’amministrazione finanziaria. La legge prevede, infatti, che l’Agenzia possa notificare un atto di diniego qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la definizione agevolata. Nel caso di specie, tale diniego non è stato depositato, un’assenza che ha avuto conseguenze determinanti sull’esito del processo.
L’Automatica Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della situazione, ha applicato direttamente le disposizioni della Legge n. 197/2022. La normativa stabilisce chiaramente che, in presenza di una regolare domanda di definizione agevolata e in assenza di un diniego da parte dell’ente impositore, il processo si estingue automaticamente. La Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è limitata a constatare il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per chiudere il contenzioso.
La Gestione delle Spese Processuali
Un altro aspetto importante chiarito dal decreto riguarda la ripartizione delle spese legali. In caso di estinzione per definizione agevolata, la legge prevede una regola specifica: le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ciascuna parte sostiene i propri costi.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su una precisa interpretazione delle norme introdotte dalla L. n. 197/2022. I giudici hanno considerato i seguenti punti:
1. L’istanza del contribuente: È stato verificato il deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, come richiesto dall’art. 1, comma 197.
2. L’assenza del diniego: È stata constatata la mancata presentazione di un atto di diniego da parte dell’Agenzia, condizione prevista dal comma 200 dello stesso articolo.
3. L’effetto estintivo: Di conseguenza, è stato applicato il comma 198, che collega direttamente a queste circostanze l’estinzione del processo.
La Corte ha inoltre specificato che resta salva per le parti la facoltà di chiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile, qualora ritenessero di dover discutere aspetti legati alla procedura di estinzione.
Le Conclusioni
Questo decreto offre un’importante conferma sull’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per ridurre il contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta la possibilità di chiudere una pendenza in modo certo e rapido, evitando le incertezze e i costi di un lungo processo. Per l’amministrazione, il mancato diniego equivale a un’accettazione tacita della richiesta, con l’effetto di estinguere la lite. La regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente le parti a utilizzare questi strumenti deflattivi, poiché elimina il rischio di dover sostenere anche i costi della controparte.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando il contribuente presenta domanda di definizione agevolata, versa gli importi dovuti e l’amministrazione finanziaria non deposita un atto di diniego, come previsto dall’art. 1, commi 198 e 200, della L. n. 197/2022.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo il provvedimento, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la controparte.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno altre possibilità?
Sì, il decreto specifica che è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19069 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19069 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
CODICE_FISCALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME
sul ricorso iscritto al n. 22857/2020 R.G. proposto da: DI NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresenta e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ. DIST. LOMBARDIA n.4864/23/2019 depositata il 03/12/2019 , con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO