Estinzione Processo Tributario: Come la Definizione Agevolata Chiude le Liti con il Fisco
L’estinzione del processo tributario a seguito di definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese per risolvere le controversie pendenti con l’amministrazione finanziaria. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra chiaramente il meccanismo e gli effetti di questa procedura, confermando come l’adesione a specifiche normative di ‘pace fiscale’ possa portare alla chiusura definitiva del contenzioso. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società e dai suoi soci contro una sentenza emessa da una Commissione Tributaria Regionale. Il contenzioso riguardava un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Mentre il caso era pendente davanti alla Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità, è intervenuta una nuova normativa che offriva ai contribuenti la possibilità di definire in modo agevolato le liti pendenti.
L’Adesione alla Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
Sfruttando questa opportunità, la parte contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197 del 2022. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso alla Corte un elenco dei contenziosi per i quali era stata regolarizzata la definizione, includendo anche quello in esame. Questo inserimento funge da prova della corretta conclusione della procedura di sanatoria da parte del contribuente.
La legge stessa, in particolare all’articolo 1, comma 198, stabilisce una conseguenza diretta e automatica per questi casi: il processo si estingue. La norma, inoltre, prevede che, allo stato attuale, non sia stato notificato alcun diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, consolidando così l’esito positivo della procedura.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con il suo decreto, non ha fatto altro che prendere atto di questa situazione. I giudici hanno rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate documenta in modo inequivocabile la regolare definizione della lite secondo le forme previste dalla legge. Di conseguenza, applicando direttamente il dettato normativo, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione precisa anche un aspetto fondamentale relativo ai costi del giudizio: ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, non vi è una condanna alle spese, ma ciascuna parte sopporta i propri costi legali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma la chiara volontà del legislatore di incentivare la chiusura delle liti fiscali pendenti attraverso strumenti di definizione agevolata. Per i contribuenti, questa via rappresenta un’opportunità per chiudere definitivamente contenziosi che potrebbero durare anni, con un notevole risparmio di tempo e risorse. La pronuncia della Cassazione ribadisce che, una volta perfezionata la procedura di definizione e in assenza di diniego, l’esito processuale è segnato: l’estinzione del giudizio. La regola sulla compensazione delle spese legali, dove ognuno paga per sé, costituisce un ulteriore elemento che rende la definizione agevolata una soluzione equilibrata per porre fine alla controversia.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge?
In base alla normativa citata nel decreto (Legge n. 197 del 2022), se la procedura di definizione agevolata si perfeziona correttamente e l’Agenzia delle Entrate lo comunica, il processo pendente viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
La legge specifica che, in caso di estinzione per questa causa, le spese del processo restano a carico della parte che le ha sostenute. Non c’è quindi una condanna al pagamento delle spese della controparte.
È sufficiente la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per determinare l’estinzione del processo?
Sì, il decreto chiarisce che l’inserimento della controversia in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte è considerato prova documentale della regolare definizione, portando di conseguenza all’estinzione del giudizio, salvo un eventuale diniego.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19019 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19019 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10601/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE BETON RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 7502/05/2021 depositata il 21/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 01/07/2025
La Presidente Titolare