Estinzione del processo tributario: quando il silenzio delle parti chiude la causa
L’estinzione del processo tributario per inattività delle parti è un meccanismo procedurale che sottolinea l’importanza della diligenza e del rispetto delle scadenze processuali. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancata presentazione di un’istanza di trattazione, nel contesto di una definizione agevolata, possa portare alla chiusura definitiva di una controversia pendente, anche in Cassazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Nel corso del giudizio di Cassazione, la parte contribuente aveva aderito alla procedura di ‘definizione agevolata della controversia’, uno strumento normativo introdotto per permettere ai cittadini di risolvere le liti fiscali in modo più rapido e meno oneroso.
Tale procedura, disciplinata dal d.l. n. 119 del 2018, prevedeva però un onere specifico per le parti: qualora avessero voluto proseguire il giudizio, avrebbero dovuto presentare un’apposita istanza per la fissazione di un’udienza entro un termine perentorio, fissato al 31 dicembre 2020.
L’Estinzione del processo tributario per Inattività delle Parti
La normativa di riferimento (art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018) è molto chiara: in assenza di una richiesta di trattazione entro la data stabilita, il processo si estingue automaticamente. Questa previsione serve a evitare che i processi rimangano pendenti a tempo indeterminato mentre si attende l’esito, non sempre scontato, della definizione agevolata.
Nel caso specifico, la Corte ha semplicemente constatato che, alla data del 31 dicembre 2020, né il contribuente né l’Agenzia delle Entrate avevano depositato la necessaria istanza. Di conseguenza, il presupposto per l’estinzione si era pienamente verificato.
Le Motivazioni della Decisione
Il decreto della Cassazione si fonda su una motivazione puramente procedurale. I giudici hanno rilevato che il legislatore ha introdotto un meccanismo automatico di estinzione per garantire la certezza dei rapporti giuridici. La norma non lascia spazio a interpretazioni: la mancata azione entro il termine stabilito produce l’effetto estintivo, indipendentemente dallo stato della procedura di definizione agevolata o dall’eventuale diniego della stessa.
La Corte ha inoltre precisato che un’eventuale istanza presentata al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini della prosecuzione del giudizio. La volontà di continuare la causa doveva essere manifestata in modo esplicito e tempestivo. Un altro punto fondamentale chiarito nel decreto riguarda le spese di giudizio: in caso di estinzione per inattività, queste rimangono a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di rivalsa.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la gestione attenta delle scadenze è cruciale. L’adesione a procedure speciali come la definizione agevolata non esonera le parti dai loro oneri processuali. La legge ha previsto una ‘via d’uscita’ dal contenzioso, ma ha anche stabilito una ‘ghigliottina’ per i processi che rimangono inerti. Per i contribuenti e i loro difensori, la lezione è chiara: è indispensabile monitorare attivamente ogni fase del processo e compiere gli atti necessari per mantenerlo vivo, se questa è l’intenzione, per non rischiare una chiusura d’ufficio della controversia.
Cosa succede se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza entro il termine previsto dalla legge sulla definizione agevolata?
Il processo si estingue automaticamente per inattività delle parti, come stabilito dalla normativa specifica.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario per inattività?
In base al decreto, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di condanna della controparte.
La presentazione di un’istanza per la definizione agevolata è sufficiente a mantenere vivo il processo?
No, non è sufficiente. Per evitare l’estinzione, è necessario presentare un’apposita istanza di trattazione per la fissazione dell’udienza entro il termine perentorio previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18759 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18759 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 35645/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dall’AVVOCATO NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 2114/12/2018 depositata il 23/05/2018, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 04/07/2025